- 8 Febbraio 2021
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Società di capitali
Nuove regole europee in materia di default bancario per le imprese
Cosa prevedono le nuove regole europee in materia di default
Dal 1° gennaio 2021 trovano applicazione le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in «default» (termine inglese che identifica coloro che non sono più in grado di adempiere agli impegni presi con la Banca e che sono quindi “inadempienti”) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e recepite a livello nazionale dalla Banca d’Italia.
La nuova disposizione stabilisce criteri più stringenti in materia di classificazione in “default” rispetto a quelli finora adottati, e si riferisce sia alle imprese che ai privati che hanno accesso al credito. Le nuove regole prevedono che la Banca classifichi automaticamente l’esposizione in “default” quando viene superata una soglia di rilevanza, espressa in termini assoluti e relativi, tenendo conto dell’ammontare totale delle esposizioni che il debitore ha presso la Banca.
Alcuni Istituti di Credito (vedremo il dettato normativo) hanno deciso di applicare la definizione di “default” a livello di debitore, altri Istituti di Credito a livello di singola linea di credito, non tenendo quindi in considerazione, ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza, l’esposizione debitoria complessiva del cliente nei confronti della Banca.
Quando scatta la definizione di default
La soglia di rilevanza si ritiene superata quando il Cliente presenta un arretrato da oltre 90 giorni consecutivi il cui importo risulti per:
•PRIVATI, PICCOLE E MEDIE IMPRESE superiore ai 100 euro (componente assoluta) e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca (componente relativa);
•IMPRESE superiore ai 500 euro (componente assoluta) e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la Banca (componente relativa).
L’eventuale default su una singola esposizione comporta l’automatico default di tutte le esposizioni in essere dell’impresa nei confronti della stessa banca?
Si, secondo la regola generale.
Tuttavia, nel caso di PMI, con un’esposizione complessiva inferiore a 1 milione di euro nei confronti della banca, il default su una singola esposizione non necessariamente determina l’automatico default su tutte le altre esposizioni dell’impresa verso il medesimo intermediario finanziario. Per queste tipologie di imprese, la banca può, infatti, decidere di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito.
In questo caso, il default di una singola esposizione non si estenderebbe automaticamente a tutte le altre esposizioni che l’impresa ha nei confronti della stessa banca, a meno che l’arretrato su tale esposizione rappresenti una parte significativa del complesso delle esposizioni del debitore verso la stessa banca.
E’ consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’Autorità Bancaria Europea ha espressamente escluso tale possibilità.
Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca sarà tenuta a classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.
In che misura il default di un’impresa può avere conseguenze su un’altra impresa ad essa connessa?
Secondo le nuove regole, le banche dovrebbero censire le connessioni tra i propri clienti, in modo da identificare i casi in cui il default di una impresa possa ripercuotersi negativamente sulla capacità di rimborso di un altro debitore ad essa connesso (c.d. effetto contagio), con la conseguenza che anche quest’ultimo possa essere considerato in default.
La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della stessa filiera).
Oltre al criterio dell’arretrato, in quali altre situazioni può essere dichiarato il default del debitore?
Sebbene l’impresa non abbia arretrati rilevanti da oltre 90 giorni, la stessa può essere classificata in stato di default qualora, sulla base delle informazioni in suo possesso, la banca ritenga improbabile il recupero del proprio credito senza il ricorso all’escussione delle eventuali garanzie acquisite a tutela ovvero, per le posizioni non garantite, quando la banca valuti che l’impresa non sia comunque più in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.
Cosa succede alle esposizioni che sono oggetto di misure di tolleranza?
Le misure di tolleranza (ovvero modifiche dei termini e delle condizioni contrattuali nonché il rifinanziamento totale o parziale del debito) possono essere concesse dalle banche a imprese che si trovano o sono in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della banca.
La banca finanziatrice potrebbe comunque avere elementi per sostenere che l’operazione di rinegoziazione del debito del cliente non si configuri come una misura di tolleranza dal momento che l’impresa beneficiaria non si trova o non è in procinto di trovarsi in difficoltà a rispettare le proprie obbligazioni finanziarie verso la stessa banca. In questa fattispecie la banca non segnalerà alla Autorità di vigilanza l’esposizione come in default come oggetto di misura di tolleranza. Questo può ad esempio essere il caso di un’operazione di sospensione o allungamento del finanziamento, realizzata ai sensi dell’Accordo per il Credito 2019, nell’eventualità in cui la banca possa sostenere che l’impresa non avrebbe comunque avuto problemi nel servizio del debito.
Per le esposizioni alle quali sono state applicate misure di tolleranza, sono previste modalità più stringenti per la classificazione dell’operazione in default. In particolare, se la rinegoziazione delle condizioni contrattuali comporta una perdita significativa per la banca (vale a dire una remissione del debito o un differimento dei pagamenti per un ammontare complessivo superiore all’1%), questa è costretta a classificare l’esposizione in default.
Uscita dal default
Per uscire dalla classificazione di default devono trascorrere almeno 90 giorni dal momento in cui la situazione di arretrato viene regolarizzata.
Perché è importante conoscere e come osservare le nuove regole
È opportuno verificare frequentemente i saldi del conto corrente e di rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente e il piano di rimborso dei propri finanziamenti per evitare, anche per sconfinamenti su conto corrente o per arretrati di piccolo importo, la classificazione a “default” e la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia e in Banche dati esterne (es. CRIF); questa nuova classificazione, infatti, potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti, oltre a determinare come conseguenza la crisi di impresa…..