- 14 Aprile 2021
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Società di capitali

RESPONSABILITA AMMINISTRATORI – ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E CRISI: GIURISPRUDENZA
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI PER NON AVER DOTATO L’IMPRESA DI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, IDONEI ANCHE A INTERCETTARE SINTOMI DI CRISI – TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE – R.G. n. 3711/2020 V.G.
In particolare, le condotte contestate sono le seguenti:
1. Omesso accertamento della perdita di continuità aziendale: gli amministratori avrebbero omesso di considerare gli evidenti segnali relativi alla impossibilità di garantire la continuità aziendale della società, in quanto –come più volte rilevato dal Collegio Sindacale- le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione, né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società.
Il vigente art. 2086 c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019, stabilisce che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Tuttavia, pur avendo chiarito la finalità, il legislatore non individua il contenuto degli assetti organizzativi, utilizzando tuttavia l’aggettivo adeguati. Orbene, il concetto di adeguatezza implica la strutturazione di un’organizzazione interna che sia in grado di “adeguarsi” all’andamento dell’attività di impresa e, quindi, alle variazioni del rischio gestionale che questo comporta. Tale strutturazione dovrà, quindi, essere oggetto di continue analisi e verifiche interne.
Dopo l’intervento normativo del 2019, la struttura organizzativa diviene lo strumento operativo attraverso il quale la percezione della crisi arriva agli organi societari, affinchè la sua completa conoscenza consenta di predisporre i rimedi più opportuni.
Ma l’aggettivo adeguati implica, altresì, una valutazione discrezionale da parte degli organi gestori, in merito al livello di organizzazione da raggiungere: discrezionalità che dovrà essere orientata sulla base dei parametri quantitativi della natura e della dimensione dell’impresa.
Rientrando, dunque, nell’ambito delle valutazioni discrezionali, è necessario a questo punto domandarsi se il nuovo assetto dei doveri organizzativi introdotto dalla riforma del 2019 (espressamente finalizzati alla tempestiva rilevazione della crisi ed al tempestivo intervento per la sua risoluzione) possa avere riflessi –ed in che termini- sui criteri di valutazione della responsabilità gestoria.
Se è vero, infatti, che la rilevazione della crisi e la sua gestione devono entrare, attraverso l’adeguato assetto organizzativo, nelle funzioni di alta amministrazione e di controllo dell’impresa societaria; è anche vero che la crisi è un riflesso sì patologico, ma non necessariamente colpevole, del rischio insito nella attività di impresa.
Appare, quindi, necessario verificare quale possibile nuova configurazione possano assumere i doveri di condotta degli organi gestori rispetto alla crisi e quale rilevanza possa essere riconosciuta al principio della business judgment rule in rapporto alle scelte inerenti gli adeguati assetti organizzativi finalizzati alla prevenzione della crisi, il tutto appunto nella prospettiva dei profili di responsabilità che potranno configurarsi.
Ebbene, la nuova formulazione dell’art. 2086 c.c. va letta alla luce di tale idea di fondo. Ed invero, la previsione di un dovere dell’imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché la previsione di un dovere di attivarsi per l’adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi, trova la sua ratio nella emersione anticipata della crisi e nella predisposizione di un adeguato assetto per tale scopo, attraverso una sempre maggiore attenzione alla continuità aziendale.
Tali comportamenti dimostrerebbero la totale assenza di una visione programmatica finalizzata alla soluzione della situazione di crisi e la violazione dell’art. 2086 c.c. (così come modificato dall’art. 375 del D.Lgs. n. 14 del 12.1.2019), non avendo gli amministratori adottato alcuno strumento legale per la gestione della crisi, ma solo una disordinata e pregiudizievole attività di dismissione dei beni, al di fuori di una adeguata cornice procedimentale a tutela del patrimonio della società e dei suoi creditori.
Un sicuro elemento di novità introdotto dall’intervento normativo del 2019 è rappresentato dal fatto che i doveri degli organi di gestione, che sino ad ora erano stati declinati tendenzialmente nel momento della crisi già in atto, vengono in rilievo già nella fase pre-crisi. Come già evidenziato, infatti, l’art. 2086 c.c. sancisce il dovere degli amministratori di adottare adeguati assetti organizzativi con la doppia finalità: di rilevazione tempestiva della crisi e di intervento tempestivo al fine del superamento della stessa.
Ci si deve, allora, chiedere se sia configurabile (ed entro che limiti) una responsabilità degli organi di gestione nel caso in cui non sia stata fatta alcuna pianificazione, non vi sia stata alcuna attenzione agli indizi di pre-crisi e non sia stato adottato alcun assetto organizzativo a tal fine ovvero nel caso in cui gli indizi siano stati rilevati e la pianificazione sia stata fatta, ma le scelte organizzative degli amministratori si siano rivelate inefficaci al fine della risoluzione della crisi e si sia, comunque, arrivati al fallimento con danno per i creditori.
Sotto altro profilo, si tratta, quindi, di capire in primo luogo se ed in quali termini possa essere sindacata la scelta di una determinata struttura organizzativa piuttosto che un’altra, ai fini della rilevazione tempestiva degli indici della crisi e della perdita della continuità aziendale.
In secondo luogo, si tratta di capire se un eventuale deficit organizzativo possa consentire di affermare la responsabilità dell’organo gestorio laddove siano state assunte determinate scelte relative alla pianificazione degli interventi per prevenire la degenerazione della crisi, che poi si siano invece rivelate dannose o fallimentari.
Ebbene, ritiene il Tribunale che sotto entrambi i profili (sia quello della rilevazione della crisi, sia quello degli interventi conseguenti), le scelte dell’amministratore -siano esse prettamente gestionali, siano esse di tipo organizzativo- possano essere sindacate nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, mentre da un lato appare certo che la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporti di per sé una responsabilità dell’organo gestorio, dall’altra, si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall’amministratore nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza (e, precisamente, in questo ambito secondo i criteri della adeguatezza), ciò al fine di verificare se fosse idonea a far emergere gli indici della perdita della continuità aziendale e se la tipologia degli interventi scelta dall’organo gestorio sia ragionevole e non manifestamente irrazionale. Ed è evidente che tale verifica andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall’amministratore, ed a prescindere dai risultati concreti che poi sono stati raggiunti. Ciò in quanto la responsabilità dell’amministratore presuppone pur sempre una condotta colposa o dolosa.
Ne deriva che dovrà considerarsi responsabile l’amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa, rimanendo inerte di fronte ai segnali indicatori di una situazione di crisi o pre-crisi.
Per contro, non potrà ritenersi responsabile l’amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare tempestivamente la perdita della continuità aziendale. Parimenti, non potrà ritenersi responsabile l’amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato –grazie alla struttura organizzativa predisposta- il venir meno della continuità aziendale- ponga in essere degli interventi che, successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi (ed eventualmente il fallimento della società), qualora tali interventi –sempre sulla base di una valutazione ex ante- non risultino manifestamente irrazionali ed ingiustificati.