- 25 Dicembre 2020
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Società di capitali
Irregolare tenuta della contabilità e adempimenti fiscali: il contribuente resta responsabile – Cass. n. 28291/2020
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 28291 dell’11 dicembre 2020
In caso di irregolare tenuta della contabilità e adempimenti dichiarativi fiscali da parte di un soggetto terzo (es. Studio commerciale, Società di servizi, ecc.), il contribuente resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, essendo tenuto comunque a vigilare affinché il servizio sia regolarmente adempiuto. La sua responsabilità è esclusa soltanto quando il comportamento del soggetto esterno è fraudolento e finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28291 dell’11 dicembre 2020, richiamando precedenti Pronunciamenti giurisprudenziali (Ordinanza n. 12901 del 15 maggio 2019, Sentenza n. 2139 del 30 gennaio 2020, Ordinanza n. 11832 del 9 giugno 2016).
Confermando quanto statuito dalla Ctr Lazio con Sentenza n. 1933/39/14 del 27 marzo 2014 in merito ad un Avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, riferito alla gestione dell’Iva anno 1997 che la Società ricorrente aveva affidato ad un Commercialista esterno, la Cassazione ha ribadito che, riguardo all’obbligo di tenere correttamente la contabilità Iva, si tratta di “obbligazioni di carattere pubblico/sanzionatorio”, non delegabili, e ciò in quanto dette obbligazioni, “ove anche delegate a terzi non esonerano il contribuente, che ne è soggetto e destinatario, dall’obbligo di controllarne l’adempimento da parte del delegato”.
Caso diverso è la fattispecie in cui il consulente esterno incaricato “trae in inganno il contribuente, ad esempio consegnando a questi documentazione falsa dalla quale si evinca la redazione della Dichiarazione e il versamento dei Tributi”. In altre parole il contribuente, al fine di evitare di subire sanzioni amministrative, deve dimostrare “di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza”.