- 20 Aprile 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, P.A. e Organismi partecipati, Società di capitali

Gli elementi del Modello Organizzativo 231 per assicurare l’esimente da responsabilità e l’importanza di una sua efficace attuazione secondo la Cassazione
Gli elementi che deve contenere il Modello Organizzativo 231 per assicurare l’esimente da responsabilità sociale di impresa e l’importanza di una sua efficace attuazione: un’analisi concreta alla luce delle recenti sentenze della Cassazione Penale.
Segnaliamo due recenti sentenze della Corte di Cassazione che attraverso una lettura organica mettono in evidenza gli elementi, OdV in primis, che deve contenere un Modello Organizzativo ex D.lgs. n. 231/01 per risultare idoneo e quindi in grado di superare il vaglio del Giudice per assicurare l’esimente da responsabilità sociale di impresa e l’importanza di una sua efficace attuazione. Ciò anche nei casi più gravi come quelli di morti sul lavoro.
La Corte di Cassazione penale, sezione con la sentenza 02/08/2024 n.31665 ha sottolineato l’importanza del Modello 231 per l’esclusione della responsabilità dell’ente ritenendo non sussistente alcuna responsabilità in capo alla società anche nel caso del decesso di alcuni lavoratori a seguito della violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con conseguente risparmio di spesa (e quindi nonostante la sussistenza del presupposto del vantaggio per l’impresa).
In particolare, la Corte di Cassazione citata ha affermato che la società coinvolta “aveva adottato un modello organizzativo atto a prevenire anche il rischio che poi si è tragicamente concretizzato con la morte dei tecnici” e che si era adoperata tramite i soggetti aziendali competenti in modo che i presidi organizzativi fossero applicati.
Nello specifico, la Cassazione, chiarisce due principi
· “l’ente risponde per fatto proprio e per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva – deve essere verificata una “colpa di organizzazione” dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato”.
· “in un caso come quello che ci occupa, occorre evidenziare che, il modello organizzativo esisteva, il rischio verificatosi era individuato in specifici documenti resi noti al personale, il documento era comunque atto a prevenire il tipo di rischio poi concretizzatosi”.
In sostanza, la Corte di Cassazione, torna a rimarcare che la violazione di disposizione in materia di SSLL, anche laddove l’effetto sia un infortunio o la morte di un dipendente, non necessariamente implicano l’esistenza di un risparmio di spesa tale da configurarsi come “vantaggio” per l’impresa derivante da queste ultime determinano una derivante dall’omissione delle cautele dovute atta ad ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “a condizione che la violazione si inscriva in un contesto di generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell’impresa”.
Ciò significa, in sostanza, che quando l’impresa si dota di un Modello 231 e dimostra la sua “generale” efficace attuazione, singole violazioni anche se portano ad eventi gravi possono non assumere rilevanza ai fini dell’accertamento della responsabilità sociale di impresa.
Posto quanto sopra, prima di è essenziale chiarire quali sono gli elementi “portanti” che consentono di ritenere il Modello 231 adeguato, ai fini della sua efficace attuazione nei termini di cui sopra.
A tal riguardo, la recente sentenza della Sezione VI della Corte di Cassazione n. 4535 del 2025, mette in evidenza gl elementi da cui discenderebbe l’inadeguatezza del Modello 231, tra cui in particolare:
- Mancanza di una mappatura completa del rischio reato;
- Assenza di documentazione comprovante lo svolgimento di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- Limitatezza del budget affidato all’OdV per lo svolgimento dei suoi compiti (pari a 2.500 Euro annui);
Nella sentenza richiamata emerge l’importanza dell’OdV, anche in termini di competenza, esperienza e capacità operativa / aziendale di documentare in modo puntuale l’attività di vigilanza svolta; attività che sono da strutturare secondo le best practices in uso per la verifica sull’applicazione dei sistemi di gestione aziendale, dalla programmazione agli audit al reporting.