- 6 Settembre 2020
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01
Lavoratori fragili: Circolare Ministero del Lavoro e Ministero della Salute del 4 settembre 2020.
Indicazioni.
La gestione dei lavoratori fragili e della loro sorveglianza sanitaria eccezionale é stata illustrata con circolare congiunta Ministero del Lavoro e Ministero della Salute del 4 settembre che chiarisce ed aggiorna la Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. Il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. Il concetto può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico anche acquisibili nel presente periodo.
Età
Come già specificato nelle precedenti comunicazioni, non è rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità: il dato “etá” da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative e quindi la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio:
1) situazione di maggiore rischio; 2) infezione da SARS – CoV-2 é maggiore rischio in quanto COVID-19 é patologia importante; 3) 3-1 : etá elevata senza comorbilitá = NO automatismo nel riconoscimento della FRAGILITÁ; 3-2: etá elevata con comorbilitá generica = NON ancora attestabile la condizione di FRAGILITÁ; 3-3: etá elevata con comorbilitá specifica grave e riconosciuta = SI FRAGILITÁ;
Procedura
Ai lavoratori e alle lavoratrici é assicurata la possibilità di richiedere al DATORE DI LAVORO l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie “a scarso compenso clinico” (ossia quando l’alterazione anatomica o funzionale dell’organo malato o alterato non è compensata o riequilibrata dall’aumento della propria attività ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche).
Le richieste di visita devono essere corredate di documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (con modalità che garantiscano la protezione della riservatezza) a supporto della valutazione del medico competente.
Il Datore di Lavoro fornirá al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione e ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2.
Valutazione del medico : giudizio di IDONEITÁ/INIDONEITÁ temporanea; indicazione di disposizioni di cautela integrativa
All’esito di tale valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV -2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.
Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.