L’autonomia di spesa del delegato in materia di salute e sicurezza sul lavoro: requisito necessario per la sua efficacia


Sintesi della sentenza della Cassazione Penale, Sez.IV,  27 gennaio 2020 n.3184


La responsabilità (sia in caso di delega di funzione, ma anche nel concreto ruolo di dirigente, preposto e lavoratore) ha un perimetro delineato dai “poteri gerarchici e funzionali, dell’incarico conferito”. Cioè: può esservi responsabilità ove sono stati conferiti poteri decisionali e di spesa.

L’autonomia nell’esercizio di questi poteri deve essere reale, concreta (principio di effettività, art. 299, D. Lgs.81/08).

Nel caso di specie, dal documento di “ delega e attribuzioni di responsabilità su interventi e adeguamenti strutturali, su manutenzione di uffici e impianti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n.81/2008” emerge che l’imputato non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare – e, dunque, di autonomia decisionale – in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro. Egli era un organo tecnico e soggetto a deliberazioni assunte da altre persone. Dunque, l’imputato non rivestiva alcuna posizione di garanzia nel senso più sopra illustrato.

La delega conferita all’Ing. A.R. gli attribuiva infatti il compito di attuare, da una parte, gli interventi indicati nel Piano annuale stabilito dal datore di lavoro, dall’altra, gli ulteriori interventi richiesti dal datore di lavoro o dai dirigenti.”

In particolare, la pronuncia di Cassazione premette che “l’individuazione della responsabilità penale passa […] anche attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, atteso che, oltre alle categorie giuridiche, rilevano, in particolare, i concreti ruoli esercitati da ciascuno sulla base dei quali si declina la categoria giuridica della posizione di garanzia.”

Dott. Edoardo Rivola

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