Efficacia dell’Ordinanza della Reg. Toscana n. 65/20 alla luce del DPCM 11.06.2020
- 14 Giugno 2020
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Società di capitali
Il quesito
Ci viene richiesto di esprimere un parere sulla efficacia dell’Ordinanza della Regione Toscana n. 65/2020 del 10 giugno, con particolare riferimento alle “Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati”, alla luce del DPCM dell’11 giugno 2020.
Quest’ultimo all’art. 1 lett. m), stabilisce che “restano comunque sospese le attivita’ che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attivita’, nonche’ un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”.
La risposta
La questione verte su due temi consequenziali, il primo attinente alle competenze delle regioni a statuto ordinario di disporre sulla materia de qua mentre la seconda è afferente alla compatibilità dei due provvedimenti in esame e alla eventuale conseguenza in caso di accertamento negativo.
Dal primo punto di vista anche sulla scorta del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, intervenuto per riannodare i fili dei rapporti tra livelli di governo, mi sembra si possa offrire una interpretazione fedele alla lettera degli artt. 2 e 3, co. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e anche a quella dell’art. 32, co. 3 della legge n. 833/1978, che del potere di ordinanza regionale in un contesto di crisi sanitaria costituisce il fondamento normativo primigenio. Il Governo, pur mirando all’accentramento, non è, infatti, in grado di prescindere dagli interventi su base decentrata, in quanto maggiormente idonei a garantire l’adozione di decisioni adeguate a ciascun territorio.
Ogni Regione deve essere messa nelle condizioni di sviluppare risposte diverse, che possono poi essere imitate dalle altre e, infine, eventualmente adottate per l’intero territorio nazionale. Questo è, sostanzialmente, l’approccio sotteso al primo D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, poi confermato nel più recente D.L. 25 marzo 2020, n. 19.
Al riguardo, non è un caso che l’art. 3, co. 1 co. 1 D.L. 25 marzo 2020, n. 19 abbia da ultimo precisato che le ordinanze vadano emanate dalle Regioni nel rispetto delle loro competenze.
Non vi sono pertanto dubbi che la Regione Toscana abbia facoltà di disporre misure di contenimento funzionali alla tutela della salute (estesa in ragione dell’emergenza sanitaria ad ambiti più ampi che ricomprendono anche la modulazione della chiusura e
della ripresa di attività di impresa) quali quella di lasciare chiuse talune attività o di riaprirne altre il cui esercizio è stato precedentemente sospeso, facendo riferimento alle proprie competenze in ambito sanitario, cosa che il Governatore Rossi ha fatto nelle premesse dell’Ordinanza n. 65 quando ha richiamato che tale potere di ordinanza regionale, “in specie ai fini dell’adozione di misure di contenimento rigorosamente funzionali alla tutela della salute trovi tuttora fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l.833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/19”.
Quanto appena detto indipendentemente dal fatto che l’Ordinanza sia anteriore di un giorno al DPCM, circostanza questa che non pare assumere alcun rilievo ai fine della validità della prima.
Al netto del potere derogatorio delle singole Regioni, occorre infatti accertare se tra la norma statale e quella regionale vi siano delle contraddizione. Sul punto dobbiamo evidenziare che quest’ultimo, all’art. 1 lett. m) richiamata, diverge dalla prima nelle date di ripresa delle attività fieristiche, previste dal 12 luglio anziché dal 13 giugno come previsto invece nel provvedimento della Regione Toscana.
È tuttavia vero che il DPCM, sempre alla lett. m) dell’art. 1, stabilisce la competenza delle Regioni nel decidere “date diverse” per la ripresa delle suddette attività “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”.
Non si ravvisa dunque alcuna contraddizione o profilo di incompatibilità tra i provvedimenti di specie.
Peraltro, l’unico strumento di cui lo Stato dispone per affermare il contrario è il ricorso al Giudice Amministrativo rispetto al quale però deve essere dimostrato il legittimo interesse alla richiesta di far valere l’illegittimità dell’Ordinanza della Regione Toscana; interesse che in ragione di quanto sopra, a mio avviso, allo stato attuale, non sussiste proprio per compatibilità dei provvedimento assunti quest’ultima.
Tale opzione pertanto presupporrebbe l’esercizio del potere statale di derogare con propri, nuovi e diversi provvedimenti le competenze ordinariamente attribuite alle Regioni.
Trattasi comunque di un’ipotesi che per poter in qualche modo compromettere l’efficacia del suo provvedimento del 10 giugno, al di là del doversi tradurre in una sentenza sfavorevole alla Regione, appare difficilmente sostenibile nella circostanza in esame visto che con il PCM dell’11 giugno scorso è proprio lo Stato ad sottolineare esplicitamente la competenza regionale nel decidere date diverse da quella del 12 luglio per la ripresa dell’attività fieristica nel territorio toscano.
Alla luce di quanto sopra illustrato non mi pare ci siano ragioni per sostenere che l’Ordinanza della Regione Toscana del 10 giugno u.s. sia “superata”, incompatibile con il DPCM del giorno successivo o comunque priva di efficacia.