- 12 Gennaio 2021
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati, Società di capitali
La legge di bilancio 2021 e i suoi effetti sulle società private e a partecipazione pubblica
La Legge 30 dicembre 2020 , n. 178 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – interviene a sostegno delle imprese.
Va evidenziato in tal senso l’impatto anche sulle società a partecipazione pubblica sebbene rispetto a queste ultime continui a mancare un raccordo con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Come avvenuto con i precedenti “Decreti Covid” il Legislatore persiste nel non prendere in considerazione le peculiarità delle società a partecipazione pubblica e soprattutto le ricadute dell’art. 21 del TUSP sui bilanci delle P.A. socie.
L’articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, infatti, sostituisce in toto l’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, e stabilisce quanto segue:
«Art. 6.–(Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale)–
1.Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma[1], 2447[2], 2482-bis[3], quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter [4] del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484[5], primo comma, numero 4), e 2545- duodecies[6] del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma[7], e 2482-bis[8], quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3.Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447[9] o 2482-ter [10]del codice civile l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui al comma 2. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli arti-coli 2447[11] o 2482- ter[12] del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4) [13],e 2545-duodecies del codice civile[14].
4.Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio»
In buona sostanza viene ribadita e posticipata all’approvazione del bilancio 2025 la sospensione delle previsioni del Codice Civile sulla riduzione del capitale sociale per perdite e sullo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le eventuali perdite conseguite nell’esercizio 2020 (fermi restando gli obblighi ricadenti sugli amministratori che riguardano l’informativa ai soci e come prevede l’art. 2086 c.c. l’implementazione di adeguati strumenti per la rilevazione tempestiva della crisi di impresa) vengono pertanto neutralizzate, sulla base delle decisioni dell’assemblea dei soci, e posticipate all’approvazione del bilancio 2025 ( il quinto esercizio successivo).
Come con il “vecchio” articolo 6 del D.L. 23/2020 continuano a non essere “coperti” i possibili impatti della crisi sui bilanci delle società pubbliche, con particolare riferimento alle previsioni degli articoli 6, 14 e 21 del D.Lgs 175/2016.
La drammatica crisi dell’anno 2020, determinerà, per le società pubbliche, l’applicazione degli articoli suddetti con gli amministratori che in modo tempestivo dovranno predisporre un piano di risanamento e i soci che a loro volta dovranno accantonare, a carico della gestione corrente del bilancio 2021-2023, le perdite registrate dalle società partecipate.
L’ articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2020 , n. 178, dunque, riscrivendo da zero l’articolo 6 del D.L. 23/2020, produce effetti sia sulle società private che su quelle pubbliche in quanto soggetti di diritto privato ma non congela gli effetti del TUSP sia sugli amministratori che sugli enti proprietari delle stesse.
Alcuni commentatori la pensano in modo diverso ma noi siamo dell’avviso che il TUSP e norma di rango speciale che non può essere abrogata o non applicata senza che vi sia una disposizione che dispone in tal senso, espressamente. Questi sono i fondamenti del diritto e non riteniamo possibile seguire un percorso logico-giuridico diverso da quello sopra esposto, già peraltro evidenziato trattando dei precedenti “Decreti Covid”.
Un’occasione persa anche questa per tentare di mettere a sistema e uniformare le regole di funzionamento delle società di diritto comune con quelle a partecipazione pubbliche, nonostante il TUSP definisca queste ultime alla stregua delle prime.