- 11 Gennaio 2023
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Il decreto legislativo di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Dopo un’attesa che va avanti dal 2016 (avrebbe dovuto essere pubblicato insieme al TUSPP), nella GU n.304 del 30-12-2022 è stato pubblicato il D.lgs. n. 201/2022 recante la disciplina del riordino dei servizi pubblici. Si tratta di un testo che da un lato appesantisce non poco gli adempimenti propedeutici agli affidamenti diretti di servizi a società partecipate, dall’altro impone un coordinamento ccon il TUSPP e infine si integra con la disciplina dell’in house providing contenuta nel nuovo Codice appalti che però sarà applicabile dal mese di aprile del 2023. Nel frattempo ? il Decreto sui servizi pubblici va coordinato con il “vecchio” (ma in vigore) Codice appalti ovvero con il D.lgs. n. 50/16 e qui si generano cortocircuiti.
Di certo esce rafforzato il ruolo delle aziende speciali che parrebbero sottratte dallo stringente perimetro all’interno del quale sono collocati gli affidamenti in house.
E’ prematuro spingersi oltre nella trattazione degli aspetti di cui sopra pertanto veniamo ai contenuti del provvedimento.
(Fonte documentazione Centro Studi della Camera dei Deputati). Il decreto legislativo n. 201/2022 si compone di 38 articoli e delinea il quadro normativo generale per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale. Nel rinviare al dossier per la disciplina di dettaglio, si segnala che il decreto:
- identifica la nozione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, già presente nel TUEL, con quella, di derivazione europea, di servizi di interesse economico generale (SIEG) di livello locale (art. 2);
- estende l’ambito di applicazione della normativa generale in esso contenuta, con prevalenza sulle normative di settore, a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, con la sola esclusione dei servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale (art. 4 e 35) e dei trasporti a fune (art. 36). Sono previste disposizioni di coordinamento per specifici settori: trasporto pubblico locale (articolo 32), servizio idrico e gestione dei rifiuti (articolo 33), farmacie (articolo 34);
- introduce misure di incentivazione, da individuare nello specifico con un decreto del Ministro dell’economia, per la gestione integrata dei servizi pubblici locali nelle città metropolitane e per la riorganizzazione a livello regionale degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete (art. 5);
- introduce una specifica disciplina del principio di distinzione e di esercizio separato tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici locali a rete (art. 7) e non a rete (art. 8), prevedendo che i servizi a rete siano sottoposti alla regolazione e controllo delle competenti autorità di regolazione, mentre per i servizi non a rete gli atti tipo e gli indicatori adottati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre gli enti locali si limitino ad adottare un regolamento ovvero un atto generale che regoli la gestione dei servizi non a rete di loro titolarità;
- al contempo si prevede che gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborinoper la migliore qualità dei servizi pubblici locali e si attribuisce alle regioni la facoltà di formulare e deliberare dei protocolli volti a favorire e diffondere l’applicazione degli indicatori e parametrideterminati “a monte”. Si prevede inoltre che le regioni e province autonome, attraverso azioni di efficientamento di partecipazione dei privati agli investimenti infrastrutturali, sostengano l’industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei relativi costi (art. 9);
- prevede modalità innovative per l’individuazione da parte degli enti locali, oltre a quelli necessari per legge di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza economica, previa apposita istruttoria da cui risulti l’inidoneità del mercato a soddisfare i bisogni della collettività (art. 10);
- in tema di gestione, conferma le forme di affidamento previste dalla legislazione vigente, introducendo alcune integrazioni (artt. 14 e seguenti);
- con riferimento agli affidamenti in house a società per importo superiore alle soglie di rilevanza europea, richiede una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato (art. 17);
- prevede norme generali sulla durata dell’affidamento del servizio (art. 19);
- estende ai servizi pubblici locali di rilevanza economica l’utilizzo della co-progettazione, della co-programmazione e dunque del partenariato come modalità consueta di attivazione di rapporti collaborativi fra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore (art. 18);
- detta una serie di disposizioni volte a rafforzare le misure di trasparenza nella disciplina dei servizi locali, sia per quanto riguarda la fase della scelta della gestione così come con riguardo al successivo espletamento delle gestioni dei servizi pubblici locali (artt. 7, 8, 12, 25, 31);
- indica il contenuto minimo obbligatorio del contratto di servizio e delle carte di servizio (articoli 24-25);
- prevede un’articolata disciplina tariffaria per la quale è necessario assumere il metodo del price cap (articolo 26);
- introduce la previsione di verifiche periodiche da parte degli enti locali sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali nei rispettivi territori (art. 30).