- 11 Agosto 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, P.A. e Organismi partecipati, Società di capitali
Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 15 maggio 2025, n. 18410 – l’imputazione oggettiva può prescindere dall’entità del risparmio di spesa.
1. Abstract
La sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 15 maggio 2025, n. 18410, tratta della responsabilità amministrativa di impresa ex D.lgs. n. 231/2001 in relazione a un infortunio sul lavoro causato dal cedimento di una passerella ammalorata posta a 5 metri d’altezza che ha causato lesioni gravi al dipendente.
La Corte ha confermato la responsabilità dell’ente per il delitto colposo contestato al datore di lavoro e amministratore unico, ritenendo sussistente il vantaggio economico derivante dal risparmio di spese, indipendentemente dalla sua rilevanza, di manutenzione sistematicamente omesse e la colpa organizzativa consistente nella mancata adozione di un modello organizzativo efficace per la prevenzione degli infortuni: l’ente non aveva istituito alcun piano di manutenzione, né previsto controlli nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Il deterioramento strutturale era evidente (ruggine diffusa), a conferma della inadeguatezza organizzativa. La pronuncia ribadisce importanti principi interpretativi in tema di applicazione del Decreto 231 in materia di sicurezza sul lavoro, evidenziando la necessità di un modello di organizzazione non solo formalmente adottato ma concretamente attuato.
2. Quadro normativo
La sentenza si inserisce nel contesto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in particolare all’art. 25-septies, che disciplina la fattispecie dei reati colposi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La norma si applica agli enti in relazione a reati commessi da persone fisiche che rivestono posizioni apicali o sottoposte alla direzione di altri, e stabilisce che l’ente è responsabile qualora il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dello stesso.
Il D.lgs. 231/2001, come noto, prevede un sistema di responsabilità basato su due elementi fondamentali:
Il requisito del vantaggio o interesse per l’ente derivante dal reato, che non deve necessariamente coincidere con il profitto, ma può essere anche un risparmio di costi;
La colpa di organizzazione, ossia la carenza o inadeguatezza del modello organizzativo e gestionale dell’ente nella prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti.
Sul punto, l’art. 30, comma 5, del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), integra le disposizioni di cui sopra e individua le caratteristiche specifiche su cui devono basarsi i sistemi di controllo interno in materia di SSLL, prevedendo che il modello organizzativo e gestionale debba includere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate ai sensi dei commi da 1 a 4, che contemplano, tra l’altro, l’obbligo di riesame e aggiornamento in caso di violazioni significative o di mutamenti organizzativi e tecnologici.
Il successivo comma 5-bis stabilisce che l’adozione ed efficace attuazione di modelli conformi alle Linee guida UNI–INAIL o agli standard internazionali, costituisce presunzione relativa di conformità alle prescrizioni di legge, presunzione che può essere superata in caso di prova della concreta inidoneità o inefficacia del modello, mentre il comma 5-bis prevede che “La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”.
3. Orientamenti interpretativi della giurisprudenza
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha più volte precisato i criteri per la configurazione della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001:
Il vantaggio per l’ente può consistere anche in un risparmio di costi, non necessariamente quantificabile in modo preciso, purché sia apprezzabile e concreto[1].
La colpa di organizzazione deve essere intesa in senso normativo e consiste nella violazione del dovere di adottare misure organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione del reato[2];
L’adozione di un modello organizzativo certificato non esonera l’ente dalla responsabilità se tale modello non è stato efficacemente attuato e applicato[3];
La valutazione della colpa di organizzazione è autonoma e distinta dalla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato, non essendo sufficiente la mera commissione del reato per ritenere automaticamente inidoneo il modello[4];
4. Analisi della sentenza
La sentenza in esame conferma e rafforza i principi giurisprudenziali sopra esposti in un caso concreto di infortunio sul lavoro derivante da grave carenza manutentiva e organizzativa.
Riguardo al vantaggio: la Corte ha ribadito che il risparmio derivante dalla mancata manutenzione, anche se non quantificabile con esattezza ma soprattutto potendosi prescindere dalla sua entità, rappresenta un vantaggio per l’ente, sufficiente a fondare la responsabilità. Ciò quanto l’inosservanza delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguarda un’area rilevante di rischio aziendale. Questo conferma l’orientamento secondo cui il criterio di imputazione dell’ente si basa sulla condotta che ha prodotto un vantaggio, e non sull’evento del reato in sé.
Sulla colpa di organizzazione: il Collegio ha sottolineato che l’adozione di un modello organizzativo certificato, in assenza di concreta e verificabile attuazione, è inefficace ai fini dell’esonero di responsabilità. Questo aspetto è centrale per gli enti che ritengono di tutelarsi esclusivamente con la formalizzazione di modelli e procedure senza però verificarne l’effettiva implementazione e applicazione.
La sentenza evidenzia inoltre l’importanza di un programma manutentivo specifico, documentato e costantemente aggiornato. La sua mancanza configura una vera e propria scelta di gestione aziendale, con evidenti ripercussioni sulla sicurezza dei lavoratori.
Infine, la sentenza distingue correttamente la responsabilità dell’ente da quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato, evitando sovrapposizioni e chiarendo che la colpa organizzativa riguarda un elemento autonomo e distinto di responsabilità.
La sentenza in esame si inserisce in una linea interpretativa coerente con decisioni precedenti:
È opportuno richiamare in particolare la pronuncia forse più innovativa in quegli anni ovvero quella delle Sezioni Unite, n. 38343/2014 (Espenhahn), che riguarda il tragico incendio avvenuto nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino nel 2007, che causò la morte di sette operai. La Corte ha affrontato il tema della responsabilità penale e amministrativa degli enti in relazione a gravi infortuni sul lavoro, sottolineando che per configurare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 è rilevante il criterio del vantaggio, anche minimo, derivante dall’illecito. La sentenza ha ribadito che l’esonero da responsabilità richiede l’adozione e l’effettiva attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato presupposto.
Analogamente, la sentenza n. 2544/2015 della Corte di Cassazione Penale riguarda un caso di omicidio colposo sul luogo di lavoro, in cui un operaio è morto a causa di una vecchia autogrù non adeguatamente sicura. La Corte ha esaminato se la società potesse essere ritenuta responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 per la mancata adozione di misure idonee a prevenire l’incidente. La sentenza ha consolidato il principio secondo cui la violazione sistematica delle norme di sicurezza sul lavoro, finalizzata a ridurre i costi e massimizzare il profitto, può configurare il vantaggio necessario per l’affermazione della responsabilità dell’ente.
Nel panorama della giurisprudenza più recente, La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 22586 del 5 giugno 2024, ha ribadito che per escludere la responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 non è sufficiente l’adozione formale di modelli organizzativi, ma è necessaria la dimostrazione dell’effettiva attuazione, applicazione e controllo di tali modelli nella pratica. La pronuncia riguarda un infortunio sul lavoro causato dalla mancata formazione del lavoratore nell’uso di un carrello elevatore, con conseguente responsabilità amministrativa dell’impresa per omissione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008. Solo un modello concretamente operativo e capace di prevenire il rischio può rappresentare causa di esonero da responsabilità.
5. Conclusioni operative
la Corte di Cassazione conferma che il criterio di imputazione oggettiva può prescindere dall’entità del risparmio di spesa quando questo è collegato all’inosservanza delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale.
Gli enti devono curare non solo l’adozione formale di modelli organizzativi e gestionali, ma soprattutto la loro concreta attuazione, monitoraggio e aggiornamento continuo.
È essenziale disporre di programmi di manutenzione dettagliati e verificabili, con registrazioni puntuali e interventi periodici, soprattutto nelle aree di maggiore rischio.
La mancanza di questi presidi, oltre a esporre a rischi per la sicurezza, integra una colpa di organizzazione idonea a far scattare la responsabilità amministrativa dell’ente.
[1] Cass., Sez. Unite, 24 aprile 2014 n. 38343, Espenhahn; Cass., Sez. IV, 17 dicembre 2015 n. 2544.
[2] Cass., Sez. Unite, 24 aprile 2014 n. 38343, Espenhahn.
[3] Cass. pen., Sez. IV, n. 22586 del 5 giugno 2024.
[4] Cass. pen., Sez. IV, n. 21704 del 22 maggio 2023.
