SEPARAZIONE CONTABILE SECONDO LA DIRETTIVA MEF: FAQ

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone uno specifico obbligo di separazione contabile alle società a controllo pubblico non quotate che svolgessero attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato.

Tale obbligo, che consente di derogare dall’obbligo di separazione societaria di cui alla Legge Antitrust, trova applicazione a partire dall’esercizio 2020 secondo le modalità prescritte dalla Direttiva sulla separazione contabile adottata dal MEF in data 09/09/2019.

Le società interessate devono corredare il bilancio 2020 con i primi conti annuali separati prodotti ai sensi della Direttiva MEF, dopo averli sottoposti al giudizio di conformità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

FAQ

Cosa significa “attività protetta diritti esclusivi”?

Si tratta di attività o servizi il cui svolgimento in una determinata area geografica è riservato a una impresa alla quale è riconosciuto tale diritto in via esclusiva mediante una legge, un regolamento o un atto amministrativo (art. 5, n. 10, Dir. UE 23/2014; art. 4.3, Dir. UE 25/2014).

Una società a capitale privato, e quindi non soggetta a controllo pubblico, che tuttavia svolgesse attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, è tenuta alla separazione contabile secondo la direttiva MEF?

No. Le società non soggette a controllo pubblico non godono della deroga di cui all’art. 6, comma 1 del TUSP, per cui non soggette ad obblighi di separazione funzionale ma rimangono soggette – se non escluse per altro motivo – all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (cd Legge Antitrust).

Una società a controllo pubblico non quotata operante come gestore del servizio rifiuti urbani che svolgesse attività estranee al perimetro del servizio (es.: servizio neve, gestione del verde) per il medesimo ente e sulla base del medesimo contratto di servizio è comunque tenuta alla separazione contabile secondo la direttiva MEF?

Sì. Le attività protette da diritti speciali sono soltanto quelle afferenti al perimetro del “servizio integrato di gestione” dei rifiuti urbani come definito dall’art. 1, comma 1 del MTR (Allegato A alla Del. 443/2019/R/rif); il medesimo comma definisce anche le “Attività esterne al ciclo integrato dei RU”, che come tali non sono protette da diritti esclusivi, tanto che i relativi costi non sono ammessi al riconoscimento tariffario.

Quando devono essere predisposti i conti annuali separati secondo la Direttiva MEF?

Entro il termine per l’approvazione del bilancio 2020. Ciò in quanto la Direttiva MEF si applica a partire dal bilancio dell’esercizio 2020 (art. 14) e prevede che le società rendano pubbliche alcune parti dei loro conti annuali separati contestualmente ai documenti e agli allegati dei bilanci (art. 6).

È prevista la verifica della conformità dei conti annuali separati secondo la Direttiva MEF?

Sì. I conti annuali separati sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte dello stesso soggetto cui è affidata la revisione legale del bilancio di esercizio, il quale rilascerà una relazione recante il giudizio di conformità dei conti annuali separati alla Direttiva MEF ed ai criteri descritti nelle note di commento evidenziando eventuali modifiche al giudizio e/o richiami di informativa.

Sono previste forme specifiche di controllo o ispezione?

Sì. L’attività di vigilanza sul rispetto della direttiva sulla separazione contabile è espressamente affidata alla Struttura per il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del TUSP, istituita con DM 16/05/17 secondo quanto preordinato dall’art. 15, comma 1 del TUSP e dotata dei medesimi poteri ispettivi che competono alla Ragioneria generale dello Stato e che sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Dott. Edoardo Rivola
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