Covid-19 – linee guida per la gestione di un caso positivo in azienda


Indicazioni


Considerato l’aggravarsi della situazione epidemiologica in Toscana, la Regione ha trasmesso le linee guida per la gestione di un caso positivo in azienda (PDF), aggiornate alle ultime disposizioni nazionali e regionali.

Il documento fornisce supporto ed assistenza alle imprese, nell’emergenza legata alla diffusione Covid-19, in applicazione dell’art.10 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


SINTOMI SOSPETTI per COVID-19


Febbre superiore a 37,5°C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, naso chiuso (congestione nasale) o naso che cola (rinorrea), mal di gola (faringodinia), difficoltà respiratoria (dispnea), dolori muscolari (mialgie), diarrea, vomito, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o sua diminuzione (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o sua alterazione (disgeusia).

 


COMPITI


LAVORATORE

Nel caso che il lavoratore presenti i sintomi similinfluenzali in azienda: assicurarsi che il lavoratore indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica ed invitarlo ad allontanarsi dall’azienda. Il lavoratore rientra al proprio domicilio e contatta il Medico di Medicina Generale.

Nel caso in cui il lavoratore presenti i sintomi mentre è a casa: resta a casa, avvisa il datore di lavoro e si astiene dal recarsi al lavoro (e in qualsiasi altro luogo di vita esterno alla propria abitazione); informa il Medico di Medicina Generale che gli invierà la ricetta dematerializzata con cui prenotare il test direttamente sul sito internet https://prenotatampone.sanita.toscana.it/

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Il Medico curante rilascia la ricetta medica dematerializzata necessaria per la prenotazione del test e il certificato di malattia. Nel caso che il lavoratore non già abbia provveduto, lo sollecita ad avvisare il datore di lavoro.

DATORE DI LAVORO

In presenza di un positivo in azienda il datore di lavoro, provvede a:

  • mettere a conoscenza quanto prima il servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio (anche per il tramite del servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Luoghi di Lavoro ove  sussistano accordi in tal senso) comunicando il nome del lavoratore risultato positivo, la sua residenza e un recapito telefonico e l’ultimo giorno di lavoro, per una rapida emanazione del provvedimento di  isolamento[1] .
  • Individuare i contatti stretti (vedi box penultima pagina) in azienda, in collaborazione con il Medico Competente e l’RSPP, avvisarli e informare quanto prima il servizio di Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) competente per territorio comunicandone nomi, residenza e un recapito telefonico, e il giorno/giorni in cui avrebbe avuto luogo il contatto, in modo da favorire la rapidità della presa in carico e l’emanazione dei relativi provvedimenti di quarantena[2]. Tra i contatti stretti in azienda, oltre ai dipendenti, devono essere presi in considerazione anche persone esterne quali clienti, fornitori, lavoratori di aziende in appalto (pulizie, manutenzione, cooperative ecc.)
  • Provvedere ad effettuare una sanificazione straordinaria della postazione di lavoro e delle aree e spazi comuni dove il lavoratore stesso ha soggiornato, che deve essere effettuata come la sanificazione ordinaria, passando con cura un panno inumidito con alcool a 70° o varechina allo 0,1% di Cloro su tutte le superfici (maniglie, porte, finestre, tavoli, sedie, tastiere, mouse, stampanti, telefono, quadri di comando, pulsantiere, attrezzature di lavoro ecc.) sia nella postazione del lavoratore che in altre aree che abbia frequentato prima di mettersi in isolamento come pure negli spazi comuni: spogliatoi, area ristoro (e macchinette caffé) e bagni (dove si può usare la varechina allo 0,5%); ed eventualmente le macchine aziendali. Un’attenzione particolare deve essere riservata agli impianti di ventilazione /condizionamento con sanificazione straordinaria dei filtri dei ventiltermoconvettori e delle bocchette degli impianti di climatizzazione.

MEDICO COMPETENTE: supporta il datore di lavoro nella gestione delle misure di prevenzione anti-Covid e in particolare nella ricerca dei possibili contatti stretti in azienda, anche in collaborazione con l’RSPP. Può effettuare direttamente i prelievi per i test molecolari e antigenici (DGRT 1371 del 2 novembre). Ad esempio può provvedere ad effettuare i test molecolare o antigenico ai contatti stretti in decima giornata. Può farsi carico della sorveglianza attiva dei “contatti a basso rischio” (non soggetti a provvedimenti di quarantena da parte dell’ASL), proponendo ad esempio misure quali lavoro a distanza, ulteriore “isolamento” nell’ambiente di lavoro, utilizzo di dpi più protettivi (FFP2) ecc.

SERVIZI PISLL : sono a disposizione per assistere e informare le aziende. Possono ricevere l’informazione sui lavoratori positivi dalle aziende stesse, dai medici competenti, dai lavoratori o dal sistema di sorveglianza dell’IPN. Si raccomanda alle aziende di non assumere iniziative autonome, come far eseguire subito ai contatti individuati (o peggio a tutti i dipendenti) test molecolare (tampone) o test antigenici, che se effettuati prima dei tempi minimi previsti per la quarantena non avrebbero alcun significato.


CONTACT TRACING (tracciamento dei contatti di un caso COVID-19)


Il periodo temporale da considerare per il tracciamento dei contatti sono le 48 ore prima dell’esordio dei sintomi fino al momento dell’isolamento; oppure, se la persona non ha sintomi , le 48 ore prima di effettuare il tampone fino al momento dell’isolamento. Qualora l’ultimo giorno di presenza al lavoro del lavoratore positivo fosse ancora precedente, non si individuano contatti in azienda.

Definizione di contatti stretti (rif. Ordinanza RT n.96/20, all.A).

  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza mino- re di 2 m e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due po- sti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Informazioni aggiuntive utili al Dipartimento della Prevenzione sulla mansione svolta dal lavoratore-caso

  • indicazione della mansione specifica (evitando qualifiche generiche come “operaio” o “impiegato”), della postazione/i di lavoro e dei locali dove si svolge
  • indicare se il lavoratore-caso usufruisce di una mensa aziendale, o di uno spazio ristoro
  • specificare se l’attività svolta consente di mantenere sempre il distanziamento interpersonale e se consente di indossare una mascherina chirurgica (o presidio equivalente) durante l’intero turno di lavoro;
  • prevede accesso a magazzini, uffici, altri reparti
  • prevede il contatto con soggetti esterni (ad es. clienti, fornitori), o viene svolta in parte all’esterno dell’azienda (es. addetti alle consegne).
  • prevede l’uso di mezzi aziendali usati da più operatori e/o se il lavoratore-caso compie spostamenti di lavoro su automezzi insieme ad altri colleghi.

RIAMMISSIONE IN COMUNITÀ di CASI e CONTATTI


La circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020 fornisce le nuove linee guida per gestire il rientro in comunità delle varie tipologie di caso COVID-19 e dei relativi contatti, modificando le indicazioni precedenti in materia di isolamento e quarantena.

In dettaglio:

  • casi positivi asintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare (tampone naso-faringeo) negativo (10 giorni + tampone);
  • casi positivi sintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi con un test molecolare (tampone naso-faringeo) negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi[3] (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + tampone);
  • casi positivi a lungo termine: sono le persone che pur non presentando più sintomi (fatta eccezione per le alterazioni del gusto e dell’olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) continuano a risultare positive al tampone molecolare per SARS-CoV-2. Possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (dalla comparsa dei sintomi) purché asintomatici da almeno una settimana[4].
  • Contatti stretti asintomatici: devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico (“test rapido”) o test molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Mentre la fine della quarantena per i contatti stretti non conviventi non richiede un nuovo provvedimento dell’Autorità sanitaria, la fine dell’isolamento per i casi positivi ed i loro conviventi richiede un provvedimento da parte del servizio di Igiene Pubblica.


CERTIFICATI DI MALATTIA


Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia, ha equiparato la quarantena alla malattia. Il lavoratore[5], ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di Sanità Pubblica. Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di Sanità Pubblica.

 

[1] separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità

[2] restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione

[3] non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo.

[4] Salvo diverso giudizio delle autorità sanitarie sulla base dello stato immunitario delle persone interessate (nei  pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

[5] messaggio 24 giugno 2020, n. 2584 dell’INPS.

Dott. Edoardo Rivola

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