- 30 Dicembre 2020
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Società di capitali
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI REVISIONE A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELL’ART. 379 DEL CODICE DELLA CRISI
DOCUMENTO DI RICERCA DEL CNDCEC – Settembre 2020I
l documento “Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del Codice della crisi” rappresenta la risposta ai diffusi interrogativi che l’art. 51-bis introdotto dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), pone agli esperti e ai professionisti.
Inserito nell’ambito della decretazione d’urgenza varata dal governo per fronteggiare la Pandemia da COVID-19, la corretta interpretazione della disposizione è stata da subito fraintesa e in alcuni casi, strumentalizzando le problematiche innegabilmente connesse al duro periodo che stiamo vivendo, impiegata per minare il percorso intrapreso sulla crisi di impresa, e concluso con la pubblicazione del Codice della crisi, incentrato, come è noto, sulla prevenzione e sull’emersione tempestiva della crisi di impresa.
In tale innovativa prospettiva, infatti, i sindaci e i revisori, pur a fronte di importanti responsabilità, assumono un ruolo decisivo: essi, infatti, sono stati dotati di nuovi e penetranti poteri di segnalazione tempestiva, in primis all’organo di amministrazione e, secondariamente, in caso di insuccesso, all’OCRI, proprio al fine di indirizzare la società verso un fattivo percorso volto a individuare, per tempo, soluzioni che siano concretamente alternative alla liquidazione.
Per tal motivo, le società che diligentemente, entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, al superamento dei noti parametri di cui all’art.2477, secondo comma, c.c., si sono dotate dell’organo di controllo o del revisore legale, hanno dimostrato una capacità di adattamento al cambiamento, anche nel loro diretto interesse, che è segnale di notevole capacità organizzativa e di effettiva lungimiranza.
Di talché, ritenere che tutti i revisori legali già nominati possono essere revocati dalle società a causa dell’entrata in vigore delle previsioni contenute nell’art. 51-bis del c.d. Decreto “Rilancio” non ci sembra opinione condivisibile, non solo sotto il profilo squisitamente interpretativo in ordine alla reale portata della menzionata disposizione, ma anche sotto il profilo di opportunità della scelta per la società medesima.
A tale ultimo riguardo, come avremo modo di leggere, si è dell’opinione che l’abbattimento del costo rappresentato dalla retribuzione del revisore legale non rappresenti un mezzo per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, e che, al contrario, esso possa causare o aggravare tali negatività, sia negli esercizi direttamente interessati dall’emergenza, sia in quelli immediatamente successivi, dal momento che l’organizzazione societaria, privata del controllo sulla gestione svolto dai sindaci ovvero dell’apporto costruttivo del revisore legale realizzato grazie allo scambio informativo con gli organi societari, risulterebbe sprovvista di un importante presidio di legalità e di un altrettanto rilevante strumento per prevenire future insolvenze.