- 11 Novembre 2022
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Acquisto partecipazioni, costituzione società ed operazioni straordinarie. La nuova “legge concorrenza” e il punto della Corte dei Conti
La legge concorrenza ha attribuito una funzione in più alla Corte dei Conti in materia di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni. Infatti, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del TUSP, “l’amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (…) alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”.
Sul punto, al fine di meglio comprendere quali sono le condizioni e le attività da svolgere, necessarie ad ottenere l’ok da parte della Corte dei Conti, si segnalano i seguenti recentissimi interventi della medesima Corte.
Sul tema, dietro richiesta delle Sezioni Veneto ed Emilia Romagna intervengono le Sezioni riunite in sede di controllo con del. 16/SSRRCO/QMIG/2022.
Al di là del tema specifico, ovvero la costituzione di una società consortile tra più Atenei, il quesito è l’occasione per le Sezioni Riunite per enunciare alcuni principi di interesse generale.
Il primo è che si tratta “di una peculiare attività di controllo” e non di funzione consultiva. Un orientamento che ci lascia perplessi ma sui cui non abbiamo niente da dire in quanto è più un tema che interessa i magistrati della Corte che gli operatori, in quanto non cambia la sostanza delle cose, ovvero l’attività che la Corte deve esercitare.
Importante è invece che la Corte ribadisca che il termine entro il quale la Sezione si deve esprimere sia tassativo. In questo arco di tempo, la Sezione può comunque “richiedere elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte dell’Amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di sessanta” giorni.
In merito parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i princìpi di economicità dell’azione amministrativa, la Sezione “verifica la completezza e l’adeguatezza degli approfondimenti condotti dall’Amministrazione, anche in ragione della complessità dell’operazione sottoposta ad esame, nonché l’affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l’Amministrazione”. Sotto questi profili, la Corte sottolinea che l’attività non è solo formale: “la non estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi non esclude ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento scrutinato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; (…) detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati”.
Per la Corte, trai documenti istruttori ha un ruolo di rilievo un piano industriale: “Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall’Amministrazione, valutandone la completezza e l’adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l’istruttoria condotta dall’Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell’adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell’intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell’operazione societaria deliberata”. Invece, per quanto riguarda “l’accezione soggettiva della sostenibilità finanziaria, l’esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all’investimento societario a carico del bilancio dell’Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica”.
Questa delibera, comunque, è solo il punto di partenza di un percorso e dobbiamo attenderci ulteriori pronunce.
La Sezione Toscana si trova ad avere sul tavolo due operazioni, una delle quali particolarmente complessa, ovvero la realizzazione della c.d. Multiutility Toscana, ovvero una operazione che comprende conferimenti di quote, immediati e futuri, la fusione per incorporazione di tre società in una quarta società e la successiva quotazione del tutto.
La Sezione Toscana, con del. 196/2022/QMIG, chiede al Presidente della Corte dei conti di valutare il deferimento alle Sezioni Riunite se tale genere di operazioni rientri in quanto previsto dal TUSP, che cita solo la costituzione di società e gli acquisti di partecipazioni, oppure se vi rientrino anche le operazioni di natura straordinaria, quali le trasformazioni, gli aumenti di capitale riservati ad un ente pubblico già socio e le fusioni.
Sarà interessante capire la risposta delle Sezioni Riunite, perché si va a toccare una delle più grandi lacune del TUSP, ovvero la regolazione delle operazioni straordinarie.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera n. 161/2022, si è espressa in merito alla decisione di acquisto di una partecipazione da parte di un Comune a cui viene affidato un servizio pubblico locale a rete.
Il caso sottoposto alla Sezione Marche, che si conclude con un parere negativo, riguarda un servizio non tipizzato (del. 115/2022/PAR).