- 13 Maggio 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Verifiche fiscali 2026: nuovi obblighi PA per i pagamenti ai professionisti dal 15 giugno 2026
Di Edoardo Rivola
Verifiche fiscali 2026: nuovi obblighi PA per i pagamenti ai professionisti
A partire dal 15 giugno 2026, il sistema di monitoraggio sui pagamenti della Pubblica Amministrazione verso i professionisti subirà una trasformazione radicale. Con l’introduzione del nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis del DPR 602/1973, il legislatore ha sancito il passaggio da un controllo “a soglia” a un sistema di verifica universale, eliminando di fatto il limite minimo per l’accertamento della regolarità fiscale.
Questa riforma impone alle amministrazioni un ruolo di vigilanza attiva, con impatti diretti sulla liquidità degli esercenti arti e professioni e sull’operatività degli uffici preposti.
La stretta normativa: dal limite di soglia al controllo totale
Fino ad oggi, la disciplina ordinaria (art. 48-bis, comma 1) prevedeva l’obbligo di verifica preventiva solo per pagamenti superiori a 5.000 euro. In tale scenario, la PA era tenuta a sospendere il mandato di pagamento qualora il beneficiario risultasse inadempiente per cartelle esattoriali di importo almeno pari alla soglia.
La Legge di Bilancio 2026 scardina questo equilibrio introducendo il comma 1-ter, che prevede:
- Eliminazione della soglia: la verifica della regolarità fiscale deve essere effettuata per qualsiasi compenso, indipendentemente dall’ammontare.
- Target specifico: la norma si applica esclusivamente ai compensi destinati agli esercenti arti e professioni.
- Estensione al Patrocinio a spese dello Stato: il controllo è obbligatorio anche per le prestazioni rese in regime di difesa d’ufficio o patrocinio gratuito.
- Irrilevanza dell’importo del debito: l’inadempimento rileva ai fini del blocco a prescindere dal valore nominale delle cartelle di pagamento pendenti.
Meccanismo di estinzione del debito
A differenza della procedura ordinaria, che prevede il pignoramento presso terzi attivato dall’Agente della Riscossione, il nuovo comma 1-ter introduce una modalità di recupero più diretta:
- La PA accerta il debito fiscale del professionista.
- L’amministrazione procede al pagamento diretto a favore dell’Agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito rilevato.
- Al professionista viene erogata esclusivamente l’eventuale somma eccedente il debito fiscale.
Le istruzioni operative del Ministero della Giustizia
Con la circolare del 17 marzo 2026, il Ministero della Giustizia ha fornito le prime linee guida, in particolare per l’ambito delle spese di giustizia. Gli uffici giudiziari sono stati richiamati all’osservanza del controllo preventivo per una vasta platea di soggetti, tra cui:
- Avvocati: inclusi i compensi per mediazione e negoziazione assistita;
- Ausiliari del giudice e Periti: sia d’ufficio che di parte;
- Professionisti incaricati: operanti in ogni ambito della giurisdizione (civile, penale, amministrativa e tributaria).
Resta inteso che, per l’individuazione dei soggetti coinvolti, il riferimento normativo generale rimane l’art. 54 del TUIR, che definisce la totalità dei lavoratori autonomi professionisti.
Efficacia temporale e retroattività operativa
Un punto cruciale della riforma riguarda la sua applicazione temporale. La verifica fiscale non è legata al momento in cui la prestazione è stata eseguita, bensì al momento del pagamento.
Il nuovo regime si applica a tutti i mandati di pagamento emessi dal 15 giugno 2026, anche se:
- I documenti contabili (fatture o parcelle) sono stati acquisiti precedentemente.
- La prestazione professionale si riferisce a periodi di attività antecedenti alla riforma.
In sintesi, il discrimine temporale è puramente finanziario: ogni flusso in uscita dalla PA verso un professionista a partire da metà giugno 2026 dovrà necessariamente passare per il filtro della regolarità esattoriale.


