- 12 Febbraio 2021
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati

[Cassazione Civile Ord. n. 614-2021] Responsabilità amministratori società in house per spese non autorizzate
Cassazione Civile – Ord. Sez. U Num. 614 Anno 2021
L’Ordinanza che andiamo a commentare assume un significato importante per i quattro aspetti trattati.
1. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, osservando che la natura della società escludeva la possibilità di distinguere il danno causato alla stessa da quello causato all’ente partecipante, in quanto il patrimonio della prima, pur essendo separato, era comunque riconducibile al secondo.
2. Ha ritenuto ammissibile il concorso dell’azione erariale con quella di responsabilità proposta dinanzi al Giudice ordinario nei confronti degli amministratori della società, precisando che, in caso di duplice condanna, l’amministrazione danneggiata deve tener conto, in sede esecutiva, di quanto già recuperato a carico del responsabile.
3. Ha infine escluso la prescrizione dell’azione, affermando che la volontà manifestata dall’amministrazione attraverso l’azione proposta in sede civile era equiparabile ad un atto di costituzione in mora, idoneo ad interrompere la prescrizione anche in riferimento all’azione di responsabilità amministrativa.
4. Nel merito, la Corte ha ritenuto provato il danno, rilevando che la somma stanziata dal Comune costituiva un chiaro limite di spesa imposto dal socio pubblico alla società in house, mentre il riconoscimento del debito da parte degli organi dell’ente costituiva un atto dovuto in conseguenza della deliberazione della spesa in questione. Ha precisato che l’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’amministrazione non esclude la possibilità di verificarne la compatibilità con i fini pubblici dell’ente, nonché la conformità ai criteri di economicità, congruità e razionalità dell’azione amministrativa, affermando che nella specie tali criteri risultavano violati, in considerazione del vincolo di spesa posto dal socio pubblico e della situazione finanziaria della società. Ha ritenuto altresì sussistente la colpa grave dell’amministratore, il quale, pur essendo a conoscenza del predetto vincolo e della situazione finanziaria della società, aveva contribuito ad una decisione che già ex ante poteva ritenersi dannosa per quest’ultima.
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Le conclusioni cui è pervenuta l’elaborazione giurisprudenziale, lungi dallo essere smentite dall’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, invocato dalla difesa del ricorrente, hanno trovato conferma in tale disposizione: la stessa, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha infatti ribadito l’assoggettamento di questi ultimi alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, facendo però salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.