La vigilanza dei revisori degli Enti locali sugli organismi partecipati con particolare riferimento alla “Trasparenza”: l’attestazione dei relativi obblighi.

La vigilanza dei revisori degli Enti locali sugli organismi partecipati con particolare riferimento alla “Trasparenza”: la scadenza del 30 giugno 2021 per l’attestazione dei relativi obblighi.

MAGGIOLI EDITORE – Public Utilities
A cura del Dott. Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Prof. A contratto di Ragioneria delle Aziende Pubbliche – UNIPI,  della Dott.ssa Brenda Ghiara e della Dott.ssa Jessica Ghilarducci.

Abstract: l’articolo affronta il tema dei controlli che i revisori di enti locali sono tenuti a porre in essere sulla gestione di organismi partecipati, con particolare riferimento alla tematica della “trasparenza”.

Il Principio di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali n. 10, intitolato ai “Controlli sugli organismi partecipati”, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, ha lo scopo di mettere in evidenza tutti gli adempimenti previsti a carico di tale Organo con riguardo alla gestione degli organismi partecipati dagli enti locali.

L’Organo di revisione di un ente Locale svolge, tra l’altro, la propria funzione di vigilanza anche sull’efficace controllo degli Enti soci sul rispetto da parte degli organismi partecipati di diversi obblighi di natura pubblicistica,

A questo proposito una delle tematiche in cui la suddetta vigilanza viene declinata riguarda la “Trasparenza” i cui adempimenti a carico di tali organismo sono stabiliti dal D.lgs. n. 33/13 e s.m.i..

L’art. 147-quater del TUEL, infatti, al comma 1, prevede che “L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili”, mentre al comma 2 stabilisce che “Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Ciò comporta, per i Revisori degli Enti Locali, di adoperarsi secondo quanto stabilito nel Principio n. 10, attenzionando, tra l’altro, l’assolvimento delle disposizioni in materia di trasparenza e della prevenzione della corruzione, disciplinati dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Fermi restando i controlli dell’Organo di revisione sugli adempimenti a cui è tenuto l’ente locale in ordine alle pubblicazione sul proprio sito internet e all’invio al Dipartimento del Tesoro delle partecipazioni detenute, anche minoritarie, in via diretta e in via indiretta, in organismi e società partecipati e i dati e le informazioni relativi ai rappresentanti degli organi di governo dell’ente stesso nominati negli organi di governo dei succitati organismi e società, è doveroso segnalare le attività di vigilanza su quelli che sono gli obblighi posti dal legislatore a carico degli stessi organismi a partecipazione pubblica.

L’Organo di revisione deve infatti verificare, ad esempio, l’avvenuta attestazione, con cadenza annuale, da parte degli organi con funzioni analoghe agli OIV sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza e la sua pubblicazione nella sezione “trasparenza”.

A tal fine risulta opportuno che la programmazione annuale delle attività dei Revisori di enti locali contempli anche delle verifiche sulla modalità con cui gli organismi partecipati si pongono rispetto all’applicazione della legislazione pubblica.

I termini di tali obblighi sono stabiliti dall’ANAC che per il 2021 ha provveduto con Deliberazione n. 294 intitolata “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

Secondo quanto indicato nella predetta Delibera, gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe (per i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV) delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, degli enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 attestano la pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021.

L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» entro il 30 giugno 2021. La novità più rilevante, per l’anno corrente rispetto al passato, è la previsione secondo cui entro tale data, la griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Si precisa che laddove è nominato l’OdV ai sensi del D.lgs. n. 231/01 è quest’organo a dover attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione mentre, negli altri casi, la Delibera citata provvede ad indicare quando l’adempimento spetta al RPCT piuttosto che all’Organo Amministrativo monocratico o al Presidente del CdA.

Dott. Edoardo Rivola
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