Nozione di controllo pubblico pluripartecipato – Principi identificativi e condizioni applicative
- 26 Aprile 2020
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Nozione di controllo pubblico pluripartecipato – Principi identificativi e condizioni applicative. (Fondazione “Teatro alla Scala di Milano” – Assenza di un controllo pubblicistico).
Non è sufficiente una verifica meramente cartolare e formale dell’esistenza di tali strumenti, ma è necessario che il Giudice interno verifichi che i poteri siano realmente, stabilmente e permanentemente esercitati.
Pertanto, in caso di un “controllo pubblico frazionato o plurimo” (ovverosia proveniente da più Amministrazioni), il concetto di controllo, attuativo di quello comunitario, richiede l’esistenza di meccanismi di coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti dai quali possa emergere che l’entità formalmente privata sia effettivamente controllata dalle P.A.. Non è pertanto sufficiente nemmeno che le svariate Amministrazioni siano titolari della maggioranza dei voti negli organi dell’ente titolari del potere decisionale.
Tali coordinate ermeneutiche, del resto, si conciliano anche con i principi recentemente posti, in materia di società sotto controllo pubblico, dal Legislatore e da queste Sezioni riunite. Si è ritenuto, sia pure applicando un regime giuridico diverso (il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – testo unico sulle società a partecipazione pubblica), che il concetto di “controllo pubblico congiunto”, ai fini del T.U.S.P., presupponga necessariamente l’unanimità di cui discorre l’art. 2, comma 1, lett. b), essendo irrilevante, ai fini del controllo pubblico, che le svariate Amministrazioni siano titolari della maggioranza dei voti tanto in assemblea che in consiglio di amministrazione – C conti, sez. riun., 22 maggio 2019, n. 16/2019/EL; C. conti, 29 luglio 2019, n. 25/2019/EL).
Il Collegio ritiene di ribadire tale indirizzo, conforme peraltro al disposto normativo (che espressamente richiede l’unanimità fondata sulla legge, lo statuto o un patto parasociale).
Pertanto, emergendo, dall’esame della documentazione versata in atti, l’assenza di strumenti di coordinamento tra le svariate Amministrazioni titolari di eterogenei poteri di controllo, vigilanza e partecipazione di diritto, queste Sezioni riunite escludono che nel concreto possa configurarsi un controllo pubblico. Ciò in quanto una singola Amministrazione fondatrice di diritto non è titolare, da sola di un potere di controllo , né tale giudizio può essere positivo sommando aritmeticamente le posizioni delle singole P.A., essendo, quanto meno necessario, ove si voglia interpretare estensivamente il concetto, un controllo pubblico congiunto effettivo, non fondato su incerti elementi di fatto come i “comportamenti paralleli concludenti”, bensì su elementi certi e formali, basati di meccanismi organizzativi regolati e predeterminati, anche per ossequiare il principio di legalità e la riserva di legge relativa che operano in materia di organizzazione amministrativa.
In sostanza, il controllo pubblico congiunto non solo presuppone l’esistenza di strumenti di coordinamento, ma impone anche che tali meccanismi siano effettivamente utilizzati per attuare un controllo reale, sostanziale, stabile e permanente sull’ente privato non lucrativo (come richiesto dalla Corte di giustizia).