- 17 Agosto 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati

Progressioni di carriera nelle controllate senza selezione pubblica – Cassazione, Sez. Lavoro, ord. 9 luglio 2025, n. 18809/2025
La Cassazione civ., Sez. lav., con Ordinanza del 9-7-2025, n. 18809 ha sottolineato il segunete principio “Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico«non è disciplinato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria“.
In questo caso (e non è scontato) la giurisprudenza non ha forzato interpretazioni analogiche o estensive, restando invece ferma sul tenore letterale della norma contenuta nell’art. 19 del D.lgs. n. 175/16 (TUSP) il quale stabilisce che “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001″, e prevede la nullità dei contratti di lavoro stipulati disapplicando tale disposizione.