- 1 Agosto 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, P.A. e Organismi partecipati, Società di capitali

La Riqualificazione dei contratti di appalto come somministrazione illecita di manodopera: conseguenze sulla responsabilità di amministratori e ai fini “231”
La Cassazione, con la sentenza n. 25167 del 9 luglio 2025 ci impone, ancora una volta, di attenzionare un ambito talvolta sottovalutato, soprattutto nei Modelli ex D.lgs. n. 231/01 ovvero quello dell’utilizzo di contratti di appalto che celano una somministrazione illecita di manodopera rispetto alla quale le conseguenze sanzionatorie sono molto pesanti anche sotto il profilo “Penale”.
La corretta qualificazione del contratto di appalto rappresenta una questione centrale, soprattutto in relazione al rischio che un contratto apparentemente lecito venga in realtà utilizzato per eludere il divieto di somministrazione di manodopera non autorizzata con la conseguente riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione di manodopera illecita.
Tale riqualificazione può comportare l’integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (delitto di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 per l’utilizzo di fatture riferite ad un contratto di appalto di servizi che, in realtà, celava una illecita somministrazione di manodopera) e da questo punto di vista rappresentare una manifestazione della colpa in organizzazione che rappresenta il presupposto della responsabilità ex D.lgs. n. 231/01 che ricomprende i reati tributari nel proprio perimetro di applicazione.
Per ridurre i rischi di cui sopra, le imprese (sia quelle dotate di “Modelli 231” che a maggior ragione quelle che ne sono sprovviste) e gli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/01 devono valutare seriamente l’opportunità di avvalersi di un protocollo e di una check list da applicare ai contratti di appalto per accertarsi della loro “genuinità”, da utilizzare anche come prova della insussistenza di “colpa organizzativa” per aver sottovalutato la fattispecie.
In estrema sintesi, i Parametri principali per distinguere appalto lecito da somministrazione illecita, su cui basarsi nell’elaborazione di protocolli e check list per il contenimento dei rischi, sono riconducibili a:
1. Autonomia organizzativa e imprenditoriale dell’appaltatore
2. Assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore
3. Gestione del personale
4. Integrazione funzionale dei lavoratori dell’appaltatore nella struttura del committente
5. Assenza di un progetto o di un’opera determinata
In sostanza, la riqualificazione del contratto di appalto in somministrazione illecita si verifica quando viene meno l’autonomia organizzativa, imprenditoriale ed economica dell’appaltatore, con contestuale inserimento diretto dei lavoratori nell’organizzazione del committente, e ciò integra una elusione del divieto di interposizione di manodopera.
Si pone quindi la necessità, sulla base delle norme richiamate e della giurisprudenza, di sviluppare dei presidi di controllo interno idonei a ridurre il rischio che i contratti di appalto vengano riqualificati come somministrazione irregolare con le conseguenze sinteticamente illustrate sopra, aggiornando conseguentemente sia l’analisi dei rischi e la Parte Speciale dei Modelli 231.