- 13 Maggio 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Dipendenti pubblici morosi con il fisco da gennaio 2026 è scattato il blocco dello stipendio
Di Edoardo Rivola
Riforma della Riscossione: il nuovo blocco degli stipendi nella PA dal 2026
La recente Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha introdotto modifiche sostanziali alla disciplina dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intervenendo direttamente sui meccanismi di recupero crediti esattoriali. Attraverso i commi 84 e 85, il legislatore ha riformulato l’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 (norma che confluirà nell’art. 144 del d.lgs. 33/2025, il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione).
La novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione di un fermo sui pagamenti superiori a 2.500 euro dovuti a titolo di retribuzione o indennità di fine rapporto, qualora il dipendente risulti inadempiente verso il Fisco.
Il perimetro applicativo e i presupposti
Le nuove disposizioni interessano le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica. Il blocco scatta quando il dipendente è destinatario di una o più cartelle di pagamento notificate per un valore complessivo non inferiore a 5.000 euro.
Il blocco non riguarda solo lo stipendio ordinario, ma si estende a:
- Salari e competenze accessorie;
- Indennità relative al rapporto d’impiego;
- Somme dovute a seguito di licenziamento (TFR/TFS).
L’entrata in vigore della misura è fissata per i pagamenti da emettere a decorrere dal 1° gennaio 2026.
L’iter procedurale per il datore di lavoro pubblico
In attesa di istruzioni operative specifiche, il quadro comportamentale per i datori di lavoro può essere delineato in via analogica seguendo le linee guida del DM n. 40/2008. La procedura si articola in diverse fasi critiche:
Verifica e Segnalazione: L’amministrazione, prima di erogare somme superiori ai 2.500 euro, verifica la posizione debitoria del percipiente. Se emerge un debito superiore alla soglia dei 5.000 euro, sospende il pagamento e invia una segnalazione all’Agente della Riscossione competente.
Riscontro dell’Agente: L’Agente della Riscossione ha 5 giorni feriali per confermare l’inadempimento. Se non risponde entro tale termine, il datore può procedere al pagamento.
Sospensione cautelare: In caso di conferma del debito, la segnalazione del datore assume valore di pignoramento presso terzi (ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973). Il datore deve quindi congelare le somme per un periodo di 60 giorni, in attesa dell’ordine di versamento formale.
Inerzia o revoca: Se trascorrono i 60 giorni senza la notifica dell’ordine di versamento, o se l’Agente comunica l’avvenuto pagamento del debito da parte del lavoratore, le somme sospese devono essere prontamente svincolate a favore del dipendente.
Limiti alla pignorabilità e tutele per il lavoratore
Trattandosi di una procedura esecutiva, restano fermi i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 72-ter del d.P.R. 602/1973, volti a garantire il sostentamento del lavoratore. La quota di stipendio pignorabile deve rispettare le seguenti proporzioni:
- 1/10: per retribuzioni nette fino a 2.500 euro;
- 1/7: per retribuzioni nette tra 2.500 e 5.000 euro;
- 1/5: per retribuzioni nette superiori a 5.000 euro.
È compito del datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, agire come custode delle somme, assicurando che l’azione dell’Agente della Riscossione non superi i limiti legali e che, contemporaneamente, sia garantito il cumulo dei vincoli ai sensi dell’art. 454 c.p.c.
Gestione operativa in busta paga
Dal punto di vista tecnico-contabile, l’operatività dell’ufficio risorse umane o della ragioneria cambia a seconda della fase:
Fase di sospensione (primi 60 giorni): Si trattiene cautelativamente l’importo minore tra la quota pignorabile di legge e il debito totale indicato in cartella. Al dipendente viene erogato solo il netto residuo.
Ricezione dell’ordine di pagamento: Una volta ricevuto l’ordine esecutivo, le somme accantonate vengono versate all’Agente della Riscossione. Nei mesi successivi, la trattenuta continuerà mensilmente fino all’estinzione del debito.
Rilascio delle somme: Qualora la procedura non prosegua (es. mancato riscontro dell’Agente), le somme trattenute vengono restituite al lavoratore come “competenza netta”, poiché hanno già subito la tassazione fiscale e previdenziale.
Trattamento fiscale e contributivo
Sotto il profilo degli adempimenti fiscali, la trattenuta viene applicata sulla base netta. Questo significa che:
I contributi previdenziali e le ritenute IRPEF vengono calcolati sull’imponibile lordo originario e versati regolarmente.
Le somme pignorate e versate all’Agente della Riscossione non sono soggette alla ritenuta d’acconto del 20% normalmente prevista per i pignoramenti presso terzi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/2011.


