Criticità post Covid per le società a partecipazione pubblica e soluzioni

Il momento drammatico che sta vivendo la nostra Italia determina ricadute pesantissime sul nostro sistema economico.

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 prevede, sulla base della straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, una serie di disposizioni che, impattando sull’attuale impianto del codice civile, meritano di essere segnalate non solo in riferimento alle società private, ma anche nell’ottica di quelle a partecipazione pubblica, disciplinate dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ,Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Si intende dunque leggere il D.L. 23/2020, in particolare gli articoli 5 e 6, nella prospettiva del “Gruppo Amministrazione Pubblica” che, evidentemente, non può restare immune dalla drammatica crisi che stiamo vivendo e per la quale potrebbe porsi in maniera urgente l’applicazione dell’articolo 21 del D. Lgs n. 175/2016.

In questo senso l’articolo 5 del D.L. 23/ 2020 ha differito l’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa” al 1 settembre 2021.

E, immediatamente dopo, occorre concentrarsi sull’articolo 6 del D.L. 23/2020, perché (sebbene non citi mai il D. Lgs 175/2016) trova applicazione anche a quegli organismi, partecipati da pubbliche amministrazioni, costituiti in forma societaria.

L’articolo 6 del Decreto Legge 23/2020 recita dunque ( le note che rimandano al codice civile sono di chi scrive):

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

La previsione dell’articolo 6 si colloca nello stato di emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall’epidemia di COVID-19.

Si stanno infatti verificando situazioni anomale che coinvolgono anche quelle imprese che, prima dell’epidemia, si trovavano in buone condizioni economiche.

La crisi da COVID-19, insomma, può determinare risultati di esercizio pesantissimi, con perdite di capitale che non riflettono le effettive capacità e potenzialità  delle  imprese  coinvolte ( sia private che pubbliche).

E, in prospettiva, è anche fondato il timore di pesanti difficoltà  nel  reperire  i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese ( che nel caso delle società a partecipazione pubblica dovrebbe evidentemente essere posto a carico della “Pubblica Amministrazione”).

La disposizione in  esame  risulta essere finalizzata ad evitare  che  la  perdita  di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31  dicembre  2020,  ponga  gli  amministratori  di  un  numero  elevatissimo  di  imprese di fronte a scenari estremamente critici, per non dire drammatici.

Infatti potrebbe verificarsi l’ipotesi della messa in liquidazione delle imprese, private della  prospettiva  di  continuità  ( paradossalmente anche se redditizie prima della crisi ).

Senza contare che, in una situazione di questo tipo, agli amministratori potrebbe essere addebitata la responsabilità per gestione non conservativa  ai  sensi  dell’articolo  2486  del codice civile.

Vengono sospesi dunque gli obblighi previsti dal codice civile in materia di perdita  del  capitale  sociale,  anche se i soci dovranno comunque essere informati della situazione.

La norma appare opportuna, a salvaguardia delle imprese private e pubbliche visto che l’articolo 6 del Decreto Legge 23/ 2020, come detto, si applica anche alle società a partecipazione pubblica.

Per cui è da affermarsi come anche per le società pubbliche non si debba procedere alla ricostituzione dei capitali eventualmente “mangiati” dalla crisi, né procedere allo scioglimento nei casi dell’articolo 2484 ( o del 2545).

Ma ciò posto, l’articolo 6 non copre tutti i possibili scenari che potrebbero aprirsi per le società pubbliche.

L’articolo 6, infatti, proprio per le sue finalità  deve essere posto in relazione con l’articolo 21 del D. Lgs n. 175/ 2016.

E questo pone il problema, in particolare per gli enti pubblici territoriali, di provvedere agli accantonamenti previsti ai sensi dell’articolo 21 comma 1 del D.Lgs 175/2016 ( Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. L’importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione).

Dunque con una potenziale ricaduta sui bilanci pluriennali degli Enti Locali.

Ciò in quanto l’obbligo di accantonamento, per gli enti in contabilità finanziaria, è una regola prudenziale di bilancio preordinata al successivo utilizzo delle risorse accantonate per il ripiano delle perdite subite dalle società (art. 21, co. 3-bis, d.lgs. n. 175/2016) che comporta tra l’altro la necessità, a carico dei medesimi Enti Locali, di una verifica sulla compatibilità “generale” di queste società :

…….Un Ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziano in particolare le ragioni giuridico-economico dell’operazione, le quali, dovendo essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l’altro, una previa e  adeguata  verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l’opportunità della conservazione in vita dell’organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili………..Non sussiste a carico del Comune socio (anche se unico) alcun obbligo di soccorso finanziario, il quale, al contrario, deve essere sempre supportato da un interesse pubblico puntuale e concreto individuato secondo i criteri sopra ricordati (cfr. Sezione Controllo Lombardia, deliberazione n. 224/2016/PRSE)……si richiama la necessità che tali scelte siano compatibili con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa con l’obbligo per gli amministratori societari di adottare adeguati piani di risanamento al verificarsi di indicatori di crisi aziendali” [Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n. 24/2017/PAR].

Per cui, fisiologicamente, possono essere ripianate le perdite delle società partecipate, utilizzando anche gli accantonamenti a fondo perdite ma, quando le perdite sono reiterate, è necessaria un’attenta valutazione della situazione al fine di adottare i provvedimenti previsti dalla legge [Corte dei Conti Sezione Autonomie “Gli Organismi partecipati dagli Enti Territoriali e Sanitari”- Relazione 2019 cit.pag,27].

Insomma, se l’articolo 6 del D.L. 23/2020 costituisce una previsione che tutela anche le società pubbliche, è da rilevare come essa non abbracci l’intero rapporto con i soggetti pubblici proprietari, che ( alla luce degli scenari disastrosi del 2020 ) potrebbero essere pesantemente  “investiti indirettamente” dalle perdite di esercizio delle società partecipate, con gli inevitabili riflessi sui propri bilanci.

L’articolo 6 è una norma costruita sul codice civile. Sembrerebbe opportuno un coordinamento specifico con il D. Lgs 175/2016 e con le previsioni in materia di contabilità pubblica, in maniera da poter fornire una qualche tutela anche agli enti proprietari .

In tal senso potrebbe ad esempio essere sufficiente operare secondo una delle due direttrici che seguono, idonee ad eliminare quella disparità di trattamento tra società private e società a partecipazione pubbliche, di per se contrastante con la ratio legis del D.lgs. n. 175/16 che all’art. 3 qualifica queste ultime come soggetti di diritto privato. Coerentemente e per omogeneità con le disposizioni dettate per le società di capitali, private e pubbliche che prevedono la sospensione per l’esercizio 2020 di tutti quegli articoli del codice civile che determinerebbero lo scioglimento e la ricapitalizzazione da parte dei soci in alternativa alla messa in liquidazione:

  1. potrebbe essere stabilita anche la sospensione dell’art. 21, comma 3-bis del D.lgs. n. 175/16, norma che come detto è preordinata proprio al successivo utilizzo delle risorse accantonate per il ripiano delle perdite subite dalle società.
  2. potrebbe essere chiarito uno dei dubbi che già in epoca ante Covid ha alimentato il dibattito in dottrina e in giurisprudenza ovvero che l’obbligo di accantonamento che scaturisce dal citato art. 21, in linea peraltro con una parte degli orientamenti della Corte dei Conti e con il dettato letterale della disposizione stessa la quale ricordiamo scatta “ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato” debba trovare applicazione solo in una circostanza. Più precisamente nel caso in cui le società in questione non abbiano nel proprio patrimonio netto la capienza per far fronte alla perdita stessa, che sarebbe appunto ripianata se e in quanto coperta dalle riserve appostate in bilancio, senza obbligare gli enti pubblici soci ad stanziare nel proprio bilancio somme correnti, distogliendole da altri impieghi fondamentali soprattutto in momenti di crisi come quello in cui versa tutto il Paese e non solo.
Dott. Edoardo Rivola

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