- 1 Settembre 2021
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Società a partecipazione pubblica locale: nessun accantonamento per le perdite del bilancio 2020
Gli Enti locali non devono procedere con gli accantonamenti previsti dall’art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 (“TUSP”) qualora le proprie società partecipate abbiano chiuso l’esercizio 2020 in perdita. Inoltre, l’esercizio 2020 non deve essere computato nel calcolo del triennio ai fini del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, TUSPP e conseguentemente nemmeno ai fini dell’applicazione della riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione (in caso di triennio consecutivo in perdita, in mancanza di un piano di risanamento approvato dai soci pubblici) e per la giusta causa di revoca degli amministratori (a seguito del conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi).
In considerazione degli effetti economici originati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, finalmente, vista la disparità più volte evidenziata nei nostri interventi editoriali (vedi IPSOA Azienditialia – Enti Locali ) rispetto alle società a partecipazione pubblica, il c.d. Decreto Semplificazioni (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ), in sede di conversione, ha infatti previsto che l’esercizio 2020 (o meglio, in termini sostanziali, il risultato d’esercizio 2020) non venga preso in considerazione rispetto alle due disposizioni fondamentali contenute nel d.lgs. n. 175/2016 che trovano applicazione nel caso di perdite di bilancio da parte delle suddette società.
In dettaglio, secondo quanto stabilito dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge attraverso l’introduzione del comma 6-bis all’articolo 10:
«In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)».
Il Testo unico, infatti, stabilisce che, al determinarsi di risultati negativi da parte delle società a partecipazione pubblica, conseguono per le pubbliche amministrazioni locali socie specifici effetti, finalizzati ad una loro maggiore responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati stessi.
In primo luogo, l’art. 21, prevede che, qualora una società partecipata presenti un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. In questa maniera, si crea una relazione diretta tra le perdite registrate e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo . L’accantonamento previsto dal comma 1 deve essere pari al valore dell’intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione. In nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale.
Inoltre, poiché il richiamo è all’intero dettato dell’art. 21 TUSPP, esso è evidentemente da applicarsi alle successive previsioni di cui al comma 3, per il quale: «Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all’80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché’ negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall’ente controllante.»
Il comma 6-bis prevede di non considerare l’esercizio 2020 neanche rispetto al computo relativo al triennio di eesercizi in perdita da cui l’art. 14, comma 5, fa discendere il divieto, a carico dei soci pubblici, di sottoscrivere aumenti di capitale e di effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilasciare garanzie a favore delle società medesime.