- 13 Febbraio 2023
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Le Attività di vigilanza e le verifiche periodiche sui servizi affidati alle partecipate da parte degli Enti Locali alla luce del nuovo decreto sui SPL
Abstract: Gli art.li 28 e 30 del D.lgs. n. 201/22 ampliano i già gravosi adempimenti in tema di control governance sugli organismi partecipati, per certi versi solo dal punto di vista formale piuttosto che sostanziale. La loro corretta applicazione passa necessariamente attraverso una lettura organica delle altre disposizioni che disciplinano i “controlli pubblici” all’interno del Gruppo pubblico ed in particolare quelle sul controllo analogo, l’art. 147-quater del TUEL dedicato al sistema dei controlli interni su tutti organismi partecipati, l’art. 19 del TUSPP che impone l’assegnazione (alle sole società controllate) di obiettivi sui costi di funzionamento.
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Il D.lgs. n. 201/22 provvede ad ampliare i già gravosi adempimenti in tema di control governance sugli organismi partecipati.
L’art. 28, intitolato “Vigilanza e controlli sulla gestione”, introduce infatti specifici obblighi di vigilanza sulla gestione degli organismi affidatari di servizi pubblici locali che vanno ad integrarsi nel sistema dei controlli interni rivolti agli organismi partecipati dettati dall’art. 147-quater del TUEL.
La vigilanza sulla gestione di cui all’art. 28 sopra richiamato è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate e quindi, in definitiva, del Contratto di servizio.
Allo stesso modo l’art. 147-quater del TUEL, al comma 2, stabilisce che “Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6 [quindi all’interno del DUP], gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”. E inoltre, l’art. 19 del TUSPP, a sua volta, assoggetta gli stessi Enti Locali all’onere di stabilire degli obiettivi annuali e pluriennali sui costi di funzionamento; obiettivi che per prassi molti enti, a mio avviso correttamente, vengono integrati con quelli del 147-quater del TUEL, sempre all’interno del DUP.
Da questo punto di vista non emerge dunque la portata innovativa del decreto sui SPL mentre le novità sono evidenti nel comma 3 del citato art. 28 il quale impone al gestore “di fornire all’ente affidante i dati e le informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio”. E sanzione l’inadempimento attraverso la previsione di specifiche penalità contrattuali.
Tale previsione va indubbiamente a rendere più efficace quanto stabilito al comma 3 del 147-quater dal momento che questo impone agli Enti Locali, “Sulla base delle informazioni di cui al comma 2”, di effettuare il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, di analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e di individuare le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente. Al contrario la portata innovativa dell’art. 28 svanisce se lo confrontiamo con il comma 6 dell’art 19 del TUSP secondo cui “Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”.
Tuttavia lo strumento che rende concreto l’effetto delle conseguenze sanzionatorie, rafforzando oggi l’obbligo a carico degli organismi partecipate di mettere a disposizione le informazioni necessarie è pur sempre il Contratto di servizio e questo rappresentava già una soluzione auspicabile pur in assenza della disposizione in esame.
Ma non è tutto in tema di “controlli”. Il D.lgs. n. 201/22, all’art. 30 dedicato alle “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali” impone ai Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché alle città metropolitane, alle province e agli altri enti competenti, di effettuare una ricognizione periodica che dia conto della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Tale ricognizione rileva, per ogni servizio pubblico locale affidato, il concreto e in modo analitico [rispetto agli obiettivi gestionali assegnati nel DUP] andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all’affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
La ricognizione di cui parliamo deve essere inserita in un’apposita relazione ed aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la predetta relazione costituisce parte integrante (appendice) dell’atto con cui viene formalizzata l’analisi di cui al predetto articolo 20 ampliando dal lato degli enti affidanti la cassetta degli attrezzi a disposizione per l’esercizio del “controllo analogo” e (senza niente aggiungere dal punto di vista sostanziale) del controllo sugli organismi partecipati a norma dell’art. 147-quater del TUEL. Infatti, gli aspetti da monitorare, secondo quanto stabilisce l’art. 30 del decreto sui SPL, sono proprio quelli che indica l’art. 147-quater richiamato (l’andamento dal punto di vista economico, della qualità̀ del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio).
Pur in mancanza di ulteriori precisazioni di livello normativo appare piuttosto evidente che diventando un’appendice, la relazione che scaturisce dal nuovo obbligo contenuto nel decreto sui SPL andrà, eventualmente e solo per le gestioni in house, a supportare le valutazioni degli enti locali sulle necessità di “necessità di contenimento dei costi di funzionamento” effettuate norma del comma 2 lett. f) del citato art. 20 dal momento che rispetto alle altre condizioni che impongono la dismissione della partecipazione societarie non trovano applicazione (vedi per esempio quella di cui alla lettera e) che tratta di partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti) o comunque correlazione con gli ulteriori aspetti da monitorare nella ricognizione ex art. 30 del Dlgs. n. 201/22 che, come detto, afferiscono al controllo dell’andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio.