- 26 Gennaio 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Riforma della Giustizia Contabile (L. 1/2026) – Obbligo di copertura assicurativa e nuove soglie di responsabilità per i gestori di risorse pubbliche anche per i FUNZIONARI
Con l’entrata in vigore della Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (in vigore dal 22 gennaio scorso), il quadro della responsabilità amministrativa e contabile è stato radicalmente innovato. La riforma introduce obblighi stringenti per una platea di soggetti molto più ampia, coinvolgendo direttamente la Pubblica Amministrazione, gli Enti Locali e le società a partecipazione pubblica.
Di seguito analizziamo i punti chiave della normativa, con un importante monito circa l’onere finanziario delle coperture.
1. L’Obbligo di Assicurazione: Individuale e Preventivo
La norma (art. 7, comma 1) introduce un obbligo strettamente personale: chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche deve stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali per colpa grave.
Destinatari: Non solo dirigenti, ma tutti i funzionari con poteri gestionali (es. titolari di P.O., responsabili di procedimento con capacità di spesa, delegati al PEG).
Incarichi Esterni: L’obbligo riguarda anche i consulenti e i componenti di organi di amministrazione e controllo di società in house (ex art. 12 TUSP).
2. Divieto di accollo degli oneri e Nullità dei contratti
È fondamentale evidenziare che la polizza non può essere pagata dall’Ente o dalla Società Pubblica. In base all’art. 3, comma 59, della Legge n. 244/2007 (tuttora vigente e non derogato dalla riforma):
Nullità dei Contratti: È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori o dipendenti per rischi di responsabilità contabile.
Sanzione per Danno Erariale: In caso di violazione, sia il soggetto che stipula il contratto per conto dell’ente, sia il beneficiario della copertura, sono tenuti a rimborsare allo Stato una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi pagati.
Eccezioni Limitate: L’unica deroga prevista riguarda la copertura per i tecnici (progettisti e verificatori) nell’ambito del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023), finalizzata a incentivare le competenze interne.
3. Focus Enti Locali e Società In House
Negli Enti Locali e nelle società soggette al TUSP, l’obbligo segue la responsabilità gestionale:
Gestione del PEG: Il funzionario che riceve risorse deve attivarsi autonomamente per la copertura.
Indirizzo Politico: Sindaci e Assessori che operano in buona fede su atti tecnici sono generalmente esclusi, ma la soglia di attenzione deve restare alta per i casi di dolo o colpa grave tipizzata.
4. Definizione di “Colpa Grave” e Capping del Danno
La responsabilità è ora limitata a casi tipizzati (violazione manifesta di norme, travisamento dei fatti). A tutela del contraente, la condanna non potrà superare:
Il 30% del pregiudizio accertato;
Un tetto massimo pari al doppio della retribuzione lorda (o del corrispettivo) percepita nell’anno di riferimento.
Litisconsorzio Necessario: In caso di giudizio, l’impresa di assicurazione deve essere obbligatoriamente chiamata in causa, garantendo la partecipazione diretta del garante al processo contabile.
CHECK-LIST OPERATIVA
Suggeriamo di procedere immediatamente con:
- Mappatura del Personale: Identificare dirigenti e funzionari incaricati di gestione risorse (PEG, determine di spesa, gestione societaria).
- Verifica dei Pagamenti: Accertarsi che le polizze siano pagate direttamente dai soggetti interessati e non dall’Ente/Società, per evitare la nullità del contratto e la sanzione decuplicata.
- Procedure di Nomina: Aggiornare i criteri di conferimento incarichi (interni ed esterni) richiedendo la prova della stipula della polizza pro-quota a carico del nominato.
- Supporto Tecnico: Valutare con il proprio broker l’adeguamento dei massimali alla luce dei nuovi “tetti” (capping) previsti dalla riforma, per ottimizzare il costo dei premi individuali.
Lo Studio resta a disposizione per analizzare la conformità dei contratti assicurativi vigenti e supportare la transizione verso il nuovo regime.
A cura di Edoardo Rivola
