La vigilanza dei revisori degli Enti locali sugli organismi partecipati e i flussi informativi tra i rispettivi organi di controllo

La vigilanza dei revisori degli Enti locali sugli organismi partecipati e i flussi informativi tra i rispettivi organi di controllo

MAGGIOLI EDITORE – Public Utilities
A cura del Dott. Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Prof. A contratto di Ragioneria delle Aziende Pubbliche – UNIPI e della Dott.ssa Brenda Ghiara

L’articolo affronta il tema dei controlli che i revisori di enti locali sono tenuti a porre in essere sulla gestione di organismi partecipati, spesso trascurati per la prassi consolidata che vede i medesimi revisori attenzionare prevalentemente gli obblighi a cui sono soggetti, direttamente, gli stessi enti locali. L’approfondimento tratta delle modalità con cui l’Organo di revisione delle P.A. deve approcciarsi.

Il Principio di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali n. 10, intitolato ai “Controlli sugli organismi partecipati”, ha lo scopo di mettere in evidenza tutti gli adempimenti previsti a carico di tale Organo con riguardo alla gestione degli organismi partecipati dagli enti locali.

Questi ultimi fanno parte del “Gruppo pubblico locale” e ricomprendono:

  • le “Aziende speciali” (art. 114, comma 1, D.lgs. n. 267/2000);
  • le “Istituzioni” (art. 114, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);
  • i consorzi (art. 31, comma 1, D.lgs. n. 267/2000), cui si applicano le disposizioni relative alle aziende speciali;
  • le società a partecipazione pubblica (art. 2, comma 1, D.lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica Tusp).

L’Organo di revisione di un ente Locale svolge la propria funzione di vigilanza sia direttamente, sull’assolvimento degli obblighi posti a carico dell’Ente stesso e riferiti agli organismi partecipati che indirettamente, sul rispetto da parte dei medesimi enti degli obblighi di controllo a cui sono assoggettati gli organismi partecipati.

Al fine di un corretto svolgimento della sua attività è infatti fondamentale che l’Organo di revisione, oltre a vigilare su attività proprie dell’ente locale, si assicuri che quest’ultimo, a sua volta, vigili sul rispetto degli obblighi da parte degli organismi partecipati.

Ciò comporta la necessità di acquisire informazioni e documenti che secondo quanto stabilito nel Principio n. 10 si basa sull’attivazione di due canali.
Per permettere ai Revisori l’acquisizione delle informazioni e della documentazione necessari, il principio citato prevede da un lato uno scambio di informazioni con gli organi di controllo degli organismi partecipati e dall’altro l’accesso a documenti.

Ovviamente le informazioni e i documenti che devono essere acquisiti dall’Organo di revisione sono esclusivamente quelli necessarie ai fini dello svolgimento della propria funzione all’interno dell’ente locale.

L’Organo di revisione procede quindi, esclusivamente tramite gli Uffici dell’ente locale, a richiedere agli organi di controllo degli organismi partecipati:

le comunicazioni, se effettuate, destinate all’ente locale;
l’esistenza di fatti censurabili o di irregolarità e tutti i dati e le informazioni che, a giudizio dell’organo di controllo, possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte dell’organismo o della società partecipati;
le relazioni o i verbali su qualsiasi documento e/o fatto il cui parere o il rilascio di una relazione da parte dell’organo di controllo è previsto espressamente dalla legge e/o abbia ricadute economico- finanziarie sull’ente locale.

Lo scambio di informazioni con gli organi di controllo degli organismi partecipati rappresenta perà l’elemento centrale attorno a cui ruota l’efficacia dell’attività di vigilanza.

Il principio n. 10 sottolinea la necessità, per assicurare un flusso di informazione strutturato, di tenere degli incontri periodici tra Organo di revisione degli enti pubblici ed organi di controllo degli organismi partecipati.

Quando invece ciò non è possibile, sarà sufficiente, per i revisori degli enti locali un incontro in fase di avvio della propria attività, in fase di rilascio e predisposizione della propria relazione sul rendiconto, del proprio parere sul bilancio di previsione e in fase conclusiva dell’incarico.

Tuttavia, i flussi informativi devono essere necessariamente intensificati in caso di urgenza o in casi specifici che richiedano una maggiore frequenza.

In particolare, le circostanze in cui la maggior frequenza diventa pregnante sono riconducibili, ad esempio, al monitoraggio di quelle situazioni in cui le relazioni sul governo societario previste dall’art. 6 del D.lgs. n. 175/16 evidenziano degli alert in ordine al rischio di crisi di impresa da cui discende l’obbligo, a carico degli amministratori delle società in controllo pubblico, di attivarsi predisponendo dei piani di risanamento oppure qualora emergano nell’ambito della verifica dell’esistenza di passività potenziali delle situazioni che possono riflettersi sui risultati di esercizio.

A monte infatti giova ricordare che gli enti pubblici soci, ai sensi dell’art. 21 del citato decreto, sono obbligati a stanziare un fondo dello stesso importo delle perdite registrate nei bilanci delle società partecipate, se non immediatamente ripianate, a carico delle risorse correnti, con conseguenti effetti sui bilanci della P.A..

In conclusione, è evidente che i controlli non debbano riguardare solo l’ente locale a sé stante, ma è necessaria una visione a 360 gradi dell’attività dello stesso, includendo quindi nelle verifiche tutti gli Organismi nei quali esso detiene partecipazioni, che sono altrettanto fondamentali e che quindi devono necessariamente entrare nel perimetro dell’Organo di Controllo, soprattutto in relazione agli organismi di tipo societario, per gli effetti che la loro gestione è in grado di produrre sul bilancio pubblico.

Dott. Edoardo Rivola

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