- 24 Giugno 2023
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati

Modalità iper-semplificata per l’espletamento delle verifiche sui requisiti in caso di affidamenti diretti
Nel nuovo Codice è stata dedicata una specifica modalità, iper-semplificata, per l’espletamento delle verifiche sui requisiti in caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro. La parte I del Dlgs 36/2023 dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee stabilisce, all’art. 52 (controllo sul possesso dei requisiti) che “1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) (ovvero per gli affidamenti diretti) , di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”.
In precedenza (fino ad oggi) ANAC n.4 proponeva una ripartizione dei controlli da effettuare sugli operatori per scaglioni di importo:
- entro i 5.000 euro:
- da 5.000 a 20.000 euro;
- sopra i 20.000 euro
A seconda dello scaglione, il RUP era tenuto ad intensificare le verifiche, a cominciare dal controllo del DURC e delle annotazioni riservate, fino alla verifica integrale dei requisiti per contratti di importo superiore ad euro 20.000, con conseguenze sulla stipula / risoluzione dei contratti. L’art. 52 del nuovo codice introduce un regime semplificato per tutti gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 prevedendo ora solo l’obbligo di effettuare delle verifiche a campione (su base annuale) e le conseguenze sui contratti, analoghe queste a quelle stabilite in precedenza dal D.lgs. n. 50/16.