- 28 Ottobre 2021
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01
Cassazione Penale, 10 settembre 2021 – La qualifica di Datore di Lavoro e la sua responsabilità omissiva negli appalti e nei subappalti.
Cassazione Penale, Sez. 4, 10 settembre 2021, n. 33595 – La qualifica di Datore di Lavoro e la sua responsabilità omissiva negli appalti e nei subappalti.
Quanto ai profili formali dell’assunzione della qualifica di datore di lavoro, in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
In altri termini, in tema di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (cfr. Sez. 4, n. 10544 del 25/01/2018 Ud. -dep. 08/03/2018- Rv. 272240).
Va anche ribadito -ed è il caso che ci occupa- eh il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (cfr. Sez. 4, n. 10608 del 4/12/2012 dep. il 2013, Bracci, Rv. 255282, in un caso di inizio dei lavori nonostante l’omesso allestimento di idoneo punteggio).
Vale anche l’ulteriore precisazione che il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (così Sez. 4, n. 23171 del 9/2/2016, Russo ed altro, Rv. 266963). Giova ribadire che, in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (v. anche Sez. 4, n. 7188del 10/01/2018 Ud. -dep. 14/02/2018- Rv. 272221).