Infortunio e Covid-19 – la nuova circolare Inail per i datori di lavori

La circolare Inail del 20 maggio sulle responsabilità del datore di lavoro per il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro chiarisce in quali casi possono aversi implicazioni penali o risarcitorie.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non eʼ certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero”.

Non possono confondersi i presupposti per lʼerogazione di un indennizzo Inail con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi”, “oltre alla rigorosa prova del nesso di causalità, occorre anche quella dellʼimputabilità quantomeno a titolo di colpa della condotta tenuta dal datore di lavoro. Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dellʼInail non può assumere rilievo per sostenere lʼaccusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dellʼonere della prova a carico del Pm. Così come neanche in sede civile potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilitaʼ del datore di lavoro. Pertanto la responsabilità del datore è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dellʼemergenza epidemiologica si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.

L’INAIL prosegue affermando che la“tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus”, lʼInail il 20 maggio “ha anzitutto chiarito che lʼinfezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dallʼInail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione”.

Tuttavia, sempre l’INAIL, sottolinea che “il riconoscimento dellʼorigine professionale del contagio da Covid-19 non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio” tranne che  “in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche”. Violazioni che, in piena pandemia, potrebbero derivare dal mancato rispetto dei “protocolli” e delle “linee guida governative e regionali di cui allʼarticolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33”.

Dott. Edoardo Rivola
Print Friendly, PDF & Email

Iscriviti alla newsletter gatuita

    Lascia un commento

    company events
    Come possiamo aiutarti ?

    Contattaci o richiedi i nostri servizi online.

    Il nostro punto di forza:
    la specializzazione e un approccio multidisciplinare alla compliance che consentono di svolgere un ruolo complementare rispetto alle attività professionali tradizionali.

    Dott. Edoardo Rivola
    Partner,

    Siamo a tua disposizione per rispondere a quesiti e per redigere pareri legali

    This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).