- 1 Luglio 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Il regime delle inconferibilità nel Decreto SPL: il focus dell’ANAC sui membri degli organi amministrativi delle società che gestiscono servizi pubblici che ricoprono cariche politiche
Edoardo Rivola – Dottore Commercialista e Revisore legale, esperto di legislazione della P.A., Martina Buonaccorsi, Dottoressa in diritto dell’innovazione e della P.A, Compliance Network Rete Professionale
Abstract
L’articolo analizza la Delibera ANAC n. 172/2026, incentrata sull’inconferibilità dell’incarico di amministratore di una partecipata gerente servizi pubblici a un consigliere comunale e provinciale (stessa analisi è estensibile a chi ricopre la carica di assessore). L’Autorità, superando il D.Lgs. n. 39/2013, applica il più stringente Decreto SPL n. 201/2022: l’assenza di deleghe gestionali non esonera dal divieto, poiché ogni membro del CdA è un “amministratore”. Accertata la partecipazione del soggetto alle sedute dell’organo amministrativo, l’ANAC ha sancito la nullità della nomina, richiamando la responsabilità oggettiva per dichiarazioni mendaci.
La Delibera ANAC n. 172 del 6 maggio 2026: ipotesi di inconferibilità dell’incarico di amministratore e vicepresidente.
La vicenda della Delibera trae origine da una segnalazione relativa al conferimento dell’incarico di vicepresidente di una società partecipata a un soggetto che rivestiva, contemporaneamente, la carica di Consigliere sia presso la Provincia che presso il Comune di riferimento.
Inizialmente l’ipotesi di violazione si è concentrata sul D.Lgs. n. 39/2013. In prima battuta, l’ANAC ha escluso profili di rilievo ai sensi di tale decreto per due ragioni concorrenti: da un lato, l’incarico di vicepresidente (privo di deleghe gestionali) non appariva inquadrabile nella nozione di amministratore ex art. 1, comma 2, lett. l); dall’altro, la norma astrattamente invocabile (art. 7, comma 1, lett. d)) risulta comunque abrogata nel suo nucleo principale rispetto alla fattispecie con Legge 8 agosto 2025, n. 122.
L’art. 7, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 39/2013, nella sua formulazione originaria ante abrogazione, colpiva con l’inconferibilità dell’incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia o di un Comune (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) coloro che nell’anno precedente avessero fatto parte dei rispettivi organi politici.
L’attenzione dell’Autorità si è conseguentemente spostata sulla diversa e più stringente fattispecie di inconferibilità prevista dal “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” di cui al D.Lgs. n. 201/2022.
La fattispecie concreta ha imposto pertanto la verifica dell’eventuale violazione del divieto recato dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022: “Non possono essere attribuiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi di gestione del servizio: a) ai componenti degli organi di indirizzo politico dell’ente competente all’organizzazione, regolazione, vigilanza o controllo del servizio; b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che svolga funzioni di stazione appaltante, regolazione, indirizzo o controllo del servizio”.
Il successivo comma 5 prevede che tale inconferibilità cessi decorso un anno dalla conclusione dell’incarico politico (periodo di raffreddamento). Nel caso di specie, le due società coinvolte (legate da un rapporto di direzione e coordinamento) operano nel settore della mobilità e delle infrastrutture, gestendo il trasporto pubblico locale (TPL) su gomma.
La nozione di “incarico di amministratore”: irrilevante l’assenza di deleghe.
Il secondo elemento cardine dell’istruttoria ha riguardato la natura dell’incarico svolto. Il Decreto SPL colpisce quattro macrocategorie di ruoli: incarichi professionali, di amministrazione, di controllo societario e incarichi inerenti alla gestione del servizio.
Le difese sostenevano l’applicabilità analogica del regime del D.Lgs. n. 39/2013, deducendo che: l’assenza di “deleghe gestionali dirette” in capo al vicepresidente escludesse la natura esecutiva della carica e che la gestione operativa fosse interamente devoluta a un Direttore Generale munito di procura notarile ex art. 2381 c.c.
L’ANAC ha respinto fermamente tale impostazione. L’Autorità ha chiarito che il D.Lgs. n. 201/2022 (di seguito anche Decreto SPL)non contiene una definizione mutuabile dal D.Lgs. n. 39/2013, dovendosi privilegiare un’interpretazione letterale e autonoma della disciplina SPL.
L’estensione automatica delle conseguenze sanzionatorie tipiche del D.Lgs. n. 39/2013 (la nullità dell’atto ex art. 17 e la sanzione interdittiva ex art. 20) alle violazioni dell’art. 6 del Decreto SPL è stata oggetto di un serrato dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
Il dubbio è stato sciolto dal parere del Consiglio di Stato, Prima Sezione, del 30 luglio 2024, n. 907, il quale ha formalmente riconosciuto la natura “funzionalmente autonoma ed aggiuntiva” del Decreto SPL rispetto al Decreto 39/2013, finalizzata a tutelare non solo l’imparzialità, ma anche l’efficienza dei servizi in un mercato concorrenziale. Il Consiglio di Stato ha così cristallizzato la competenza e il potere di vigilanza di ANAC anche sulle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 201/2022; orientamento recepito e diffuso dall’Autorità con il successivo Comunicato del Presidente ANAC del 3 dicembre 2024.
Il vero “ponte” normativo che legittima la saldatura sanzionatoria, impedendo che i divieti del Decreto SPL restino privi di effettività, va individuato nell’articolo 6, comma 7, del D.Lgs. 201/2022, che contiene un rinvio espresso e formale alle disposizioni del D.Lgs. 39/2013: “Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, agli incarichi di cui al comma 4 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.
Chiarito il perimetro dei poteri dell’Autorità, l’ANAC ha osservato che accogliere la tesi difensiva (escludere chi non ha deleghe operative) genererebbe un paradosso applicativo: si restringerebbe il divieto SPL ai soli Presidenti del CdA dotati di deleghe gestionali, includendo invece senza eccezioni tutti i titolari di incarichi professionali e i componenti degli organi di controllo (es. OIV e revisori).
Richiamando l’art. 2380-bis, comma 1 c.c.: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”. L’Autorità ha perciò ribadito che la gestione dell’impresa spetta esclusivamente ai componenti del CdA nella loro collegialità: qualunque consigliere, pertanto, assume la qualifica di “amministratore” ai fini del divieto di inconferibilità, a prescindere dal concreto esercizio di deleghe dirette.
La nozione di “ componenti di organi di indirizzo politico”
Nel Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 l’espressione “componenti di organi di indirizzo politico” compare all’art. 6, comma 4, lettere a) e b), ma non è definita autonomamente.
La nozione va quindi interpretata alla luce della disciplina generale dell’organizzazione amministrativa, in particolare dell’art. 4 del D.lgs. 165/2001 e della normativa sulle inconferibilità di cui al D.lgs. 39/2013.
Per un ente locale, sono componenti degli organi di indirizzo politico:
- il Sindaco;
- gli Assessori (Giunta comunale);
- i Consiglieri comunali.
Per una Provincia:
- il Presidente;
- i Consiglieri provinciali.
Il nodo degli “enti di governo locale” e il “periodo di raffreddamento”.
L’ulteriore profilo di analisi ha riguardato la titolarità, nei dodici mesi precedenti, di una carica politica presso l’ente competente sul servizio. Nel settore del TPL opera il sistema delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, enti pubblici non economici dotati di personalità giuridica istituiti per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali.
La difesa ha eccepito che le funzioni di regolazione e controllo fossero attribuite in via esclusiva all’Agenzia TPL, determinando lo spoglio di competenze in capo a Province e Comuni. L’ANAC ha parzialmente disatteso l’eccezione, rilevando che: in capo agli enti locali permangono funzioni non delegabili (ai sensi della normativa regionale) e poteri residuali di matrice statale ex artt. 24, 26 e 28 del D.Lgs. n. 201/2022 (relativi ad attività di monitoraggio, tariffe e vigilanza) ed esiste un rapporto di subordinazione di fatto, detenendo gli enti locali l’80% del capitale dell’Agenzia.
La sovrapposizione di ruoli (politico nell’ente locale e amministrativo nella società di gestione) permette potenzialmente di incidere sulle risorse destinate all’Agenzia, che poi si riflettono sul contratto di servizio con il gestore privato.
Tuttavia, sul piano strettamente formale, Provincia e Comune non si configurano come gli enti che svolgono le funzioni operative di regolazione sul TPL, essendo queste formalmente delegate all’Agenzia. Per fondare la contestazione non era dunque sufficiente invocare la lettera a) dell’art. 6, comma 4; occorreva dimostrare che l’Agenzia stessa rientrasse nella nozione di “altro organismo” rilevante ai sensi della lettera b) e che l’interessato vi avesse esercitato un ruolo di indirizzo politico.
È in questo esatto snodo che si inserisce l’importanza decisiva della prova documentale. Contrariamente a quanto asserito dalle memorie difensive – secondo cui l’interessato non avrebbe mai partecipato agli organi dell’Agenzia in rappresentanza degli enti locali – l’istruttoria ha rinvenuto verbali che attestavano la sua diretta partecipazione alle sedute dell’Assemblea dell’Agenzia TPL in rappresentanza dei soci istituzionali.
Questo riscontro documentale ha blindato l’accertamento, permettendo all’ANAC di spostare il baricentro dell’inconferibilità sulla lettera b) del comma 4, art. 6 del D.Lgs. 201/2022. L’Agenzia TPL è stata così qualificata come quell’organismo terzo che, esercitando funzioni di stazione appaltante, regolazione e indirizzo del servizio per conto degli enti locali, attrae nel divieto i componenti politici che ne integrano l’Assemblea.
Il contesto delineato trova applicazione, per analogia, in tutti i casi in cui sono presenti enti di governo locale quali le autorità di ambito e Livelli Ottimali di Esercizio (Lode) per la gestione di Edilizia Residenziale Pubblica.
Le conclusioni dell’Autorità e i risvolti procedurali.
Alla luce di quanto esposto sopra, l’ANAC ha deliberato: l’accertamento dell’inconferibilità dell’incarico di vicepresidente ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 201/2022; la trasmissione degli atti all’ente conferente affinché, con il supporto del RPCT, provveda a comunicare l’inconferibilità e ad adottare i provvedimenti conseguenti (tra cui l’eventuale decadenza), con obbligo di riscontro all’Autorità entro 45 giorni e la remissione all’ente della verifica circa il rispetto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, relativo alla sanzione per omessa o mendace dichiarazione sulla sussistenza di cause di inconferibilità.
Su quest’ultimo punto, l’Autorità ha rimesso all’ente anche l’accertamento circa il rispetto dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 (sanzione per dichiarazione mendace), esplicitamente richiamando le coordinate interpretative tracciate dalla Delibera n. 464 del 26 novembre 2025.
Tale Delibera ribadisce che il potere di accertamento dell’ANAC ha piena natura provvedimentale con effetti giuridici vincolanti. Ricevuto l’atto, il RPCT opera come primo presidio interno e non ha margini di discrezionalità: deve attivare la contestazione della nullità radicale dell’atto di conferimento (ex art. 17). Al punto 4, la Delibera 464 affronta il nodo cruciale delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20: l’ANAC chiarisce che la dichiarazione d’insussistenza resa dall’interessato è un adempimento obbligatorio che non esonera affatto l’amministrazione e il RPCT dal dovere di compiere verifiche sostanziali d’ufficio.
Infine, la delibera impone alle PA la massima severità: la responsabilità per dichiarazione mendace – con conseguente interdizione annuale ex art. 20, comma 5 – scatta a prescindere dall’effettiva consapevolezza soggettiva o psicologica del dichiarante. Rileva il dato oggettivo della discrasia tra quanto dichiarato e la realtà documentale (che, nel caso di specie, è emersa proprio attraverso il riscontro della partecipazione alle sedute assembleari dell’Agenzia TPL).
