- 15 Luglio 2021
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Contributi pubblici previsti dal contratto di servizio in favore di società partecipate per la copertura “residuale” del costo dei servizi resi
Corte dei conti, Sez. Reg. di Contr. per la Lombardia, Deliberazione 22 aprile 2021, n. 64/2021/PAR
Contributi pubblici previsti dal contratto di servizio in favore della società partecipate, dovuti a copertura “residuale” del costo dei servizi resi – Sono riconducibili alla nozione di “trasferimento straordinario” e alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016 e per è alto il rischio di doverli configurare come “soccorso finanziario” (vietato).
La magistratura contabile ha osservato che «le norme che prevedono deroghe al divieto di “soccorso finanziario” sono essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti».
Per tale ragione, «le disposizioni in parola sono state considerate espressione, o meglio, confermative di un principio generale secondo cui, in un’ottica di abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria, deve ritenersi fortemente limitata per le amministrazioni locali, considerato l’uso di risorse della collettività, l’ammissibilità di interventi a sostegno di organismi partecipati mediante erogazione o, comunque, dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, che appaiano privi quantomeno di una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari.
Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell’operazione. E, come ovvio, la motivazione degli eventuali interventi decisi in tal senso potrà essere oggetto di valutazione secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l’azione amministrativa si regge (articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e articolo 97 della Costituzione)» (deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 84/PAR/2018).
In altre parole, la natura di corrispettivo della eventuale contribuzione decisa dall’ente in favore della società che gestisca un servizio di pubblico interesse non esclude la riconducibilità del contributo economico alla nozione di “trasferimento straordinario” ai sensi dell’art. 14, co. 5, del d. lgs. 175/2016 e in quanto tale legittimo solo a condizione che la sua erogazione discenda da una valutazione formale di convenienza e di sostenibilità sulla base degli strumenti di programmazione della società.
Tale lettura rigorosa della disposizione appare pienamente condivisibile e senz’altro riferibile all’ipotesi in cui il trasferimento economico venga disposto in virtù di una clausola del contratto di servizio che consenta l’automatica compensazione dei costi non altrimenti coperti e, in ultima analisi, della differenza tra quanto programmato e quanto fatturato.
Simili clausole contrattuali, sulla cui illegittimità la Sezione per la Lombardia si è già espressa con deliberazione n. 380/2012/PRSE, ove consentissero di prescindere da qualsivoglia valutazione prodromica delle perdite, risulterebbero in contrasto con la necessità di un’adeguata programmazione del corrispettivo in sede predisposizione del contratto di servizio e con il connesso principio di efficienza della gestione esternalizzata.
Se è vero, infatti, che la determinazione del corrispettivo per la prestazione di servizi pubblici locali deve prevedere un contributo economico a carico dell’ente concedente tale da compensare il “costo sociale” del servizio universale e compensare lo squilibrio economico che tale funzione sociale comporta, è però altrettanto vero che la programmazione del corrispettivo, concordato tra le parti, deve avvenire in ossequio al principio di legalità finanziaria. In tale prospettiva, come osservato dalla citata deliberazione della Sezione n. 380/2012/PRSE, il corrispettivo “non deve essere eccessivo”, perché ciò “finirebbe per favorire una produzione in condizione di inefficienza”; ma neppure “sottodimensionato, ma fissato in modo ragionevole e adeguato alla prestazione richiesta”, perché “in caso contrario, si determinerà la progressiva erosione del patrimonio netto del soggetto partecipato che, costretto a produrre in perdita, accumulerà debiti che poi l’ente socio potrebbe essere chiamato ripianare”. Muovendo da tali presupposti, va sottolineato altresì che “un’errata programmazione o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell’esecuzione dei contratti possono determinare la lievitazione dei costi di produzione e arrecare danno alle finanze del Comune”.
Per tale ragione la legge prevede che le condizioni di efficienza del servizio e le condizioni di equilibrio finanziario della gestione siano regolate nel contratto di servizio, nel quale deve necessariamente essere inserito, tra l’altro, proprio l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, da ottenersi attraverso interventi programmati a monte, sulla base delle effettive ragioni di convenienza, debitamente argomentate e sostenute da piani, budget ecc.
Tali considerazioni conducono a ritenere che l’eventuale trasferimento di risorse per la copertura di costi sostenuti dal gestore per l’erogazione della prestazione di servizio pubblico, ulteriori rispetto a quelli originariamente definiti e programmati con il contratto di servizio, assuma carattere straordinario e debba essere ricondotto alla disciplina dell’art. 14, co. 5, del d.lgs. 175/2016, quand’anche effettuato in adempimento di un’obbligazione contrattuale.