Autoriciclaggio, reati tributari e responsabilità “231”: cinque sanzioni.

Autoriciclaggio, reati tributari e responsabilità 231: cinque sanzioni.

È la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 che introduce nell’ordinamento penale italiano il reato di “autoriciclaggio”, previsto dall’art. 648-ter 1 c.p.

In estrema sintesi, mentre il delitto di “riciclaggio” presuppone l’esistenza di due soggetti – uno dei quali commette il reato/“fonte” dal quale scaturisce il “provento” e l’altro, il riciclatore,  cela quel provento – nel reato di autoriciclaggio, invece, i due comportamenti vengono assunti dalla medesima persona.

Di conseguenza, quando un soggetto “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative” il denaro che ha ricavato dal reato e lo fa in modo da creare un ostacolo concreto all’identificazione della  natura illecita della sua provenienza, incorre nel delitto di “autoriciclaggio”.

In pratica la differenza è esemplificabile distinguendo il reimpiego di utili (autoriciclaggio) dalla loro ditribuzione (riciclaggio).

Nell’autoriciclaggio, diversamente dagli altri reati, pertanto, assume rilevanza penale  l’“impiego” del provento illecito in attività economiche, imprenditoriali, etc… che diventa, a sua volta, reato.

I reati tributari che rilevano ai fini della responsabilità dell’ente ex decreto 231 non sono tutti quelli elencati nel codice penale ed è per questi che si originano conseguenze più devastanti.

Chi compie tali tipologie di reato tributario (non ricomprese tra le fattispecie rilevanti ai fini “231”), intendendo realizzare un risparmio di imposta, ottiene un arricchimento che, qualora impiegato nell’attività aziendale spesso, rischia di essere configurato come delitto di autoriciclaggio.

Ciò posto, per lo stesso fatto, l’autore potrebbe essere  punito per due reati, quello tributario e quello di autoriciclaggio, a cui si aggiunge la possibile condanna “231” per l’ente collettivo (senza contare interdittive e confische).

A ben vedere, quindi, per la commissione di un delitto tributario si potrebbe essere puniti cinque volte, in contrasto con i principi di proporzionalità, da:

  • sanzione amministrativa prevista dalla normativa tributaria in capo all’ente persona giuridica;
  • sanzione penale in capo alla persona fisica che rappresenta l’ente per il delitto tributario;
  • sanzione penale, per lo stesso soggetto persona fisica, in relazione al reato di autoriciclaggio;
  • sanzione in capo alla società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
  • sequestri e confische e interdittive varie.

Appare pertanto necessario adottare e attuare Modelli 231 per il contenimento dei rischi di commissione dei reati tributari anche eventualmente nella loro versione semplificata ovvero tesa a “coprire” dai rischi più rilevanti (tra cui rientrano, spesso la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale) senza gravare in modo eccessivo sull’organizzazione di impresa.

Dott. Edoardo Rivola

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