- 24 Agosto 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, Società di capitali, Società pubbliche
L’Intelligenza Artificiale entra nel D.Lgs. 231/2001
🎯 L’Intelligenza Artificiale entra nel D.Lgs. 231/2001: i nuovi reati presupposto, la sicurezza sul lavoro e gli impatti organizzativi per le imprese
Autore:
A cura di Edoardo Rivola
ABSTRACT
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi di attuazione della delega della Legge n. 132/2025, dando attuazione nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il decreto inserisce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi tramite o nell’uso di sistemi di IA.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Contesto d’attuazione: Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi di attuazione della delega della Legge n. 132/2025, dando attuazione nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il decreto inserisce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi tramite o nell’uso di sistemi di IA.
01. I Nuovi Reati Presupposto
Art. 437-bis c.p. Sistemi IA ad Alto Rischio
Punisce le violazioni nella gestione di sistemi IA ad alto rischio. La punibilità penale scatta in presenza di un pericolo concreto:
- Pericolo per la vita o l’incolumità individuale: Reclusione da 1 a 5 anni.
- Pericolo per l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato: Reclusione da 2 a 8 anni.
Condotte Sanzionate:
- Omissione di misure tecniche di sicurezza: Mancata adozione di misure idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni durante la progettazione, l’addestramento, la produzione, l’immissione sul mercato o l’utilizzo professionale dei sistemi IA.
- Omissione di sorveglianza umana (Human-in-the-Loop): Mancato controllo o presidio umano sui processi operativi gestiti dall’IA ad alto rischio.
- Aggressione esterna: Alterazione del funzionamento del sistema da parte di soggetti estranei al ciclo di vita (pena da 2 a 6 anni o 3 a 10 anni nelle ipotesi aggravate).
- Omissioni per colpa grave: Violazioni macroscopiche dei doveri di diligenza in un contesto tecnologico in rapida evoluzione (pena ridotta da un terzo a un sesto).
Art. 612-quater c.p. Deepfake
Introdotto dall’art. 26 della L. 132/2025 e inserito anch’esso nel catalogo dei reati 231.
- Comportamento sanzionato: Illecita diffusione di contenuti (immagini, video, audio) generati o alterati artificialmente idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità.
02. Le Sanzioni per l’Ente (Art. 25-vicies)
Le sanzioni pecuniarie sono determinate secondo il sistema delle quote (valore singola quota: da € 258,22 a € 1.549,37).
| Reato Presupposto | Sanzione ed Importo Edittale | Misure Interdittive Applicabili |
| Art. 437-bis c.p. (IA ad Alto Rischio) | 600-1.000 quote da € 154.932 a € 1.549.370 (Fascia alta, equiparata all’art. 25-septies sicurezza lavoro) |
Sospensione / revoca autorizzazioni Divieto di contrattare con la PA Esclusione da finanziamenti/agevolazioni Divieto di pubblicizzare beni o servizi |
| Art. 612-quater c.p. (Deepfake) | 200-700 quote da € 51.644 a € 1.084.559 |
Sanzioni interdittive selettive applicabili in base all’impatto dell’illecito |
Principio di Proporzionalità: Resta esclusa l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. La norma punta a colpire la specifica operatività nei settori connessi all’illecito, salvaguardando la continuità dell’impresa.
03. Focus Settoriale: Imprese che Commercializzano
Le aziende che importano, distribuiscono o commercializzano sistemi di IA (o prodotti che integrano moduli IA) assumono la qualifica normativamente rilevante di Distributori o Importatori secondo l’AI Act.
Profili di Rischio e Condotte Critiche:
- Mancata verifica delle misure di sicurezza del produttore: Commercializzare sistemi IA ad alto rischio privi della documentazione tecnica di conformità o senza verificare le garanzie sul controllo umano espone l’ente distributore a responsabilità concorsuale o diretta per omessa adozione di misure idonee.
- Alterazione o errata riconfigurazione: Se la società di commercializzazione modifica i parametri di fabbrica dell’IA per adattarla ai clienti, può essere riqualificata giuridicamente come “Fornitore/Produttore”, rispondendo direttamente di eventuali vizi di sicurezza e dell’art. 437-bis c.p.
Presidi nel Modello 231 per il Commercio:
- Attuazione di rigorosi protocolli di Due Diligence sui fornitori tecnologici.
- Procedure trasparenti per il richiamo dal mercato di sistemi IA difettosi o vulnerabili ad attacchi informatici.
- Divieto assoluto di pubblicità ingannevole (es. tramite Deepfake ex art. 612-quater c.p.).
04. Focus Settoriale: Imprese che Producono & Manifattura
Sicurezza sul Lavoro e Omissione di Controllo Umano su Macchinari e Processi
Nel settore manifatturiero e dell’Industria 4.0/5.0, l’integrazione di algoritmi IA all’interno di robotica collaborativa (cobot), linee di assemblaggio automatizzate, carrelli a guida autonoma (AGV) e impianti di produzione rappresenta il fronte più critico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e per la responsabilità penale 231.
FLUSSO DEL RISCHIO PENALE IN FABBRICA
[Sistema IA ad Alto Rischio]
Omissione Sorveglianza Umana
(Disattivazione sensori / Alert ignorati / Automation Bias)
↓
Pericolo Concreto Incolumità
(Rischio d’infortunio in catena di montaggio / Annullamento spazi di frenata)
↓
REATO ex Art. 437-bis c.p. + Sanzioni 231 all’Ente (fino a € 1,5 Mln)
Modalità Concrete di Commissione del Reato in Fabbrica:
- Omissione della Sorveglianza Umana sui Macchinari (Automation Bias):
- Abbandono del presidio o disattivazione degli allarmi sonori/visivi da parte dei preposti perché ritenuti ostacolo al ritmo produttivo.
- Affidamento cieco a sistemi di Computer Vision o algoritmi predittivi che gestiscono la fermata d’emergenza delle macchine senza mantenere una supervisione umana (Human-in-the-Loop o Human-on-the-Loop).
- Manomissione e Bypassing dei Sensori di Sicurezza:
- Forzatura dei parametri dell’algoritmo che governa bracci robotici o macchine utensili per aumentarne la velocità di lavoro, annullando i margini di frenata o di rilevamento del personale all’interno delle celle di lavoro.
- Mancato Aggiornamento Tecnico e Manutenzione dei Modelli IA:
- Utilizzo di software di manutenzione predittiva non aggiornati con le relative patch di sicurezza, con conseguente errata diagnosi dei guasti meccanici e potenziale cedimento improvviso di parti di impianto.
Adempimenti Indispensabili per le Imprese Produttive:
- Integrazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi): Mappatura specifica dei rischi derivanti da interazione uomo-macchina guidata da IA ex D.Lgs. 81/2008 e Regolamento Macchine.
- Protocolli di Controllo Umano Effettivo: Definizione formale di ruoli, turni e procedure operative che garantiscano il potere di intervento d’urgenza e l’arresto manuale prioritario rispetto alla decisione algoritmica.
- Formazione Obbligatoria degli Operatori: Addestramento del personale di linea sui limiti dell’IA per contrastare l’assuefazione all’automazione.
05. Focus Operativo: Servizi, PA e Gestione Documentale
L’ “Utilizzo Professionale” dell’IA (Deployer)
La norma colpisce non solo chi sviluppa l’IA, ma chiunque ne faccia un utilizzo professionale, escludendo solo l’uso personale o domestico:
- Aziende di servizi e datori di lavoro: Integrazione di IA per gestione personale, monitoraggio o efficientamento processi.
- Professionisti: Avvocati, commercialisti, ingegneri, medici che usano l’IA come supporto decisionale o per la redazione di pareri, consulenze e atti.
- Pubblica Amministrazione: Enti che impiegano algoritmi nell’istruttoria dei procedimenti amministrativi, nel supporto decisionale agli organi deliberanti, nell’erogazione di servizi o nella valutazione degli utenti.
- Utilizzo per Studio e Approfondimento (PA e Professionisti): L’impiego dell’IA per lo studio, la ricerca e l’approfondimento normativo, tecnico o scientifico costituisce un’estensione dell’attività professionale/istituzionale. Ai fini dell’art. 437-bis c.p., tale utilizzo non genera di per sé rischio penale in quanto privo del requisito del pericolo concreto per l’incolumità, salvo il caso in cui l’analisi venga trasfusa senza controllo umano in procedimenti ad alto rischio o comporti la violazione del GDPR e del segreto d’ufficio/aziendale.
Il Rischio nell’Elaborazione Documentale
Nel lavoro ordinario d’ufficio (traduzioni, sintesi email, bozze non critiche) il rischio penale ex art. 437-bis è nullo poiché manca il presupposto del pericolo concreto per l’incolumità.
Tuttavia, l’elaborazione documentale tramite LLM rientra nell’Alto Rischio Penale se applicata a contesti sensibili:
- Medicina: Elaborazione di referti per diagnosi o dosaggi farmaceutici.
- Infrastrutture Critiche: Analisi di report di manutenzione (dighe, reti elettriche, trasporti).
- Giustizia e PA: Valutazione di individui, ordine pubblico o rischio di recidiva.
Rischi Extra-Penali: Privacy (GDPR) e Responsabilità Civile
- Sanzioni Privacy (GDPR): L’inserimento di dati di persone fisiche (dipendenti, clienti, pazienti) in sistemi IA commerciali non protetti espone l’azienda a sanzioni del Garante fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale. I dati aziendali puramente societari (es. bilanci, P.IVA) esulano dal GDPR ma pongono gravi rischi di violazione del Segreto Industriale.
- Responsabilità Civile: L’affidamento cieco a report o contratti redatti da IA affetti da “allucinazioni” (errori o fatti inventati) comporta responsabilità civile diretta per danni economici causati a terzi o clienti.
CONCLUSIONI PER LA COMPLIANCE AZIENDALE
La responsabilità dell’ente corre alla velocità dell’algoritmo. Per evitare sanzioni pecuniarie ed interdittive ex D.Lgs. 231/2001, le imprese devono adeguare tempestivamente i propri Modelli Organizzativi 231, mappando le tecnologie IA in uso ed istituendo presidi concreti di sorveglianza e sicurezza.
