- 6 Settembre 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati

Responsabilità per danno erariale a carico dei sindaci e dei dipendenti delle società in house

Abstract.
La decisione della Corte dei conti (Sentenza n. 31/2025 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria), in sintesi, mette in luce un concetto cruciale: la responsabilità non si limita a chi prende le decisioni, ma si estende a chi, pur non essendo direttamente coinvolto nella relativa formulazione, contribuisce attivamente alla loro esecuzione senza sollevare dubbi e a chi, pur assumendo un obbligo di vigilanza omette di assolverlo.
La sentenza induce a riflettere sulla necessità di un’autoconsapevolezza, dove ogni membro di un’organizzazione deve sentirsi responsabile per le proprie azioni e per le azioni collettive, soprattutto quando si tratta di gestire risorse pubbliche.
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- Premessa
Preliminarmente, rispetto alla responsabilità di dipendenti e sindaci di una società in house, oggetto del presente approfondimento, è fondamentale chiarire perché questi soggetti siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. La giurisprudenza, superando precedenti orientamenti più restrittivi, ha consolidato il principio secondo cui le società in house providing non costituiscono un’entità terza e autonoma rispetto all’ente pubblico che le possiede, ma ne rappresentano una mera longa manus, un’articolazione organizzativa interna.
Questo approdo è stato recepito dal legislatore nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), D.lgs. n. 175/2016.
- La responsabilità dei componenti del collegio sindacale nelle società in house
La Sentenza n. 31/2025 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Liguria si concentra su due aspetti principali della responsabilità amministrativo contabile in ambito pubblico ed evidenzia un importante principio.
La prima delle tematiche trattate nella sentenza in esame, riguarda la responsabilità estesa ai componenti del collegio sindacale nelle società in house, in analogia con quanto previsto per gli amministratori dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs 175/2016.
In base al significato letterale della norma appena citata, sembrerebbe che la giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale nelle società in house si applichi solo ad amministratori e dipendenti, poiché non viene fatto un esplicito riferimento agli organi di controllo, al contrario di quanto invece emerge nella prima parte dello stesso comma, dove gli organi di controllo sono espressamente menzionati in relazione alle azioni civili di responsabilità.
Art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 175/16: “I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.
Tuttavia, i giudici della Corte dei conti hanno sottolineato che, nel contesto delle società in house, anche i componenti dell’organo di controllo devono essere considerati alla stregua degli amministratori; a tal proposito, nella sentenza si precisa: “Va considerato, infatti, che per una società in house ….. non rileva in alcun modo la distinzione tra organi di amministrazione e di controllo, atteso che sussiste in ogni caso un rapporto di servizio tra tutti gli organi sociali. Talché rimane decisiva la natura in house della società anche per i componenti degli organi di controllo e va comunque ricordato come ai sindaci siano assegnati ex lege anche specifici poteri sostitutivi degli amministratori, potendo concorrere a vario titolo nelle responsabilità assunte dai medesimi”[1].
L’art. 2403 c.c., come noto, demanda al collegio sindacale la vigilanza sull’osservanza delle leggi e dello statuto societario, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e il comportamento omissivo.
L’art. 2407 del cc, che con l’entrata in vigore della Legge 14 marzo 2025, n. 35 la quale tra l’altro ha riscritto il comma secondo dell’articolo 2407 c.c e aggiunto il comma 4, stabilisce che i sindaci “che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi” e ciò richiede l’accertamento di un danno in relazione ad una condotta tipicamente di natura omissiva da parte loro, dell’elemento soggettivo della colpa grave o del dolo e del nesso di casualità tra condotta omissiva e danno.
Dal punto di vista civilistico, infatti, come ricorda la Cassazione[2] “Ricorre la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza qualora l’attivazione degli stessi in modo conforme ai doveri della carica avrebbe consentito di evidenziare gli illeciti gestori e di prevenire ulteriori danni alla società ed ai suoi creditori” e nel caso di società in house un danno arrecato ai soci (pubblici) lo è gioco forza anche nei confronti dell’erario.
In conclusione, possiamo affermare che secondo la Corte dei conti la responsabilità dei membri del collegio sindacale deve essere estesa, riconoscendo che, nelle società in house, gli organi di controllo hanno un dovere di vigilanza e possono essere chiamati a rispondere per danno erariale, proprio in quanto ricoprono una funzione di garanzia che nelle società in house è si nei confronti dei soci ma in questo caso si tratta di soggetti pubblici e quindi finalizzata alla tutela della gestione pubblica.
- Le conseguenze del comportamento del personale subalterno che esegue ordini palesemente illegittimi
La seconda tematica di particolare interesse che emerge dalla sentenza in esame è quella delle conseguenze del comportamento del personale subalterno che esegue ordini palesemente illegittimi; in particolare, nel caso di specie, l’ufficio di segreteria generale ha collaborato attivamente con il vertice per consentirgli la corresponsione indebita di circa € 50.000 in rimborsi di viaggio. Quindi, da un lato, l’ufficio ha posto in essere una condotta attiva nell’assicurare i rimborsi senza richiedere un giustificativo adeguato e, dall’altro lato, ha omesso di formulare queste osservazioni al vertice sulla regolarità delle spese. La Corte dei conti ha ritenuto che anche chi collabora attivamente non deve omettere l’adempimento del dovere di sindacato sul merito dell’ordine ricevuto; pertanto, è possibile affermare che chi accetta e realizza ordini illegittimi, senza contestarli, può essere ritenuto responsabile per danno erariale.
La responsabilità dei dipendenti per danno erariale sorge qualora, con condotte quali quella sopra indicata anche omissiva, abbiano cagionato un pregiudizio economico-patrimoniale all’ente che può consistere anche, ad esempio, in pagamenti non dovuti, sprechi di risorse, mancata riscossione di crediti, etc.
Tale principio, fermi restando i medesimi presupposti sopra evidenziati nella trattazione riferita ai membri del collegio sindacale per la responsabilità erariale, allarga il concetto di responsabilità individuale, indicando che la semplice obbedienza ai vertici non esonera dall’obbligo di garantire la legalità e l’etica sul lavoro. La Corte, in sostanza, invita a una visione più ampia e collettiva della responsabilità, in cui ogni individuo è chiamato non solo a rispettare le direttive ma anche a proteggere l’interesse pubblico e a fare il proprio dovere di controllo, quando e se necessario.
A cura di E. Rivola e M. Buonaccorsi
[1] Sentenza n. 31/2025, Corte dei conti, Sez. Liguria.
[2] Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza 11 maggio 2022, n. 14073.