- 5 Dicembre 2025
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Il ricorso a Consorzi stabili, RTI, Contratti di Rete e ATI per superare il principio di rotazione.
La partecipazione del soggetto uscente attraverso una compagine aziendale mutata (Consorzi, RTI, Contratti di Rete e ATI) garantisce la presenza di un soggetto nuovo alla gara, e ciò prevale sull’applicazione del principio di rotazione, apportando un beneficio complessivo alla concorrenza.
⚖️ Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Roma, con la sentenza del 17 luglio 2025, n. 14113, ha affrontato la questione dell’applicabilità del principio di rotazione in caso di partecipazione a una gara di un Consorzio la cui composizione interna è stata modificata rispetto a un precedente affidamento.
Il Caso Specifico
Nel caso esaminato, il Consorzio che si era aggiudicato la procedura si è presentato con una formazione mutata, nello specifico con la sostituzione di una delle due imprese consorziate esecutrici rispetto alle procedure precedenti.
La stazione appaltante (Ente Aggiudicatore) ha sostenuto che, in una simile circostanza, il principio di rotazione non dovesse trovare applicazione. La ratio di tale interpretazione risiede nel fatto che la modifica della compagine aziendale garantisce comunque la partecipazione di un soggetto nuovo, il che di per sé apporta un vantaggio concreto alla concorrenza.
La Decisione del TAR e l’Elemento Determinante
Il TAR di Roma ha accolto questa interpretazione, stabilendo che la variazione nelle consorziate esecutrici determina l’inapplicabilità della rotazione. La nuova configurazione del Consorzio viene considerata sostanzialmente diversa dalla precedente.
L’elemento cruciale, ritenuto sufficiente per neutralizzare l’effetto del principio di rotazione, è stato riconosciuto proprio nel cambiamento di una delle società esecutrici all’interno del consorzio stabile affidatario uscente. Questa alterazione configura, di fatto, la partecipazione di un operatore economico “nuovo”.
Analogia con i Raggruppamenti Temporanei d’Impresa (RTI)
A sostegno di questa conclusione, il Tribunale ha richiamato l’analogia con la disciplina dei Raggruppamenti Temporanei d’Impresa (RTI). Impedire la costituzione di nuove configurazioni imprenditoriali in nome della rotazione equivarrebbe a limitare la libertà di associazione e a violare il favor partecipationis, principi fondamentali per la promozione della concorrenza negli appalti pubblici.
In merito, è stato richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, 16 gennaio 2023, n. 532), secondo cui:
- Non ha riscontro normativo l’impedimento per un soggetto invitato a una procedura negoziata di associarsi con un altro, anche se quest’ultimo sia stato destinatario di precedenti inviti o affidamenti.
- Si ostacolerebbero le normali forme di cooperazione e la creazione di RTI, basandosi unicamente sul fatto che una delle imprese associate potrebbe essere stata precedentemente affidataria.
- Un operatore che si presenta in RTI non può essere equiparato all’affidatario uscente dell’appalto precedente.
- Il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa è una forma di collaborazione occasionale e a durata limitata, concepita per la partecipazione e l’esecuzione delle gare.
- Il RTI ha la funzione intrinseca di ampliare la platea dei soggetti economici, consentendo alle imprese minori di competere con quelle di maggiori dimensioni, favorendo così la concorrenza e migliorando le condizioni contrattuali.
- Sebbene il RTI non abbia una personalità giuridica autonoma e le imprese mantengano la propria individualità, esso dà vita a un soggetto nuovo, caratterizzato da un’unitarietà organizzativa e funzionale.
Estensione del Principio al Consorzio, ai Contratti di Rete, agli RTI e agli ATI.
Gli argomenti che portano all’esclusione della rotazione per il RTI che integra un’impresa già presente in un precedente affidamento sono, pertanto, applicabili per estensione alla fattispecie del Consorzio di imprese.
Analogamente al RTI, anche il Consorzio, in questa veste modificata, rappresenta una “forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo, finalizzata alla partecipazione alle gare e per la loro eventuale esecuzione” (richiamo a sentenze come Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7778).
A questo proposito, vedi Cons. Stato sez. V 16.01.2023 n. 532, secondo cui: “richiamare il principio di rotazione a sostegno della tesi secondo cui un soggetto invitato ad una procedura negoziata non potrebbe associarsi con un altro soggetto, in quanto precedente destinatario di inviti o di affidamenti, non trova alcun riscontro nel Codice, nella direttiva 24/2014 e, non è superfluo precisarlo, nel comune buon senso. Si impedirebbe la formazione di raggruppamenti, di normali cooperazioni tra imprese, per il fatto che una delle imprese in raggruppamento, potrebbe essere stata destinataria di altri affidamenti da parte della Stazione appaltante, dimenticando che, per il solo fatto che l’operatore economico interessato si è presentato in raggruppamento, non può considerarsi l’affidatario uscente dell’appalto, così come inevitabilmente, l’appalto ha un diverso oggetto rispetto al precedente. Il raggruppamento tra imprese è una forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo, finalizzata alla partecipazione alle gare e per la loro eventuale esecuzione. Il raggruppamento temporaneo per la sua naturale funzione ampliativa della platea di soggetti economici minori che, pro quota, si mettono nelle condizioni di competere con le imprese di più grosse dimensioni, favorisce la concorrenza e rende le prestazioni più vantaggiose, tramite il meccanismo di frazionamento dell’incidenza economica del- l’offerta e la riduzione del rischio di impresa. Impedire la formazione spontanea di raggruppamenti invocando l’applicazione del principio di rotazione è una violazione frontale del principio del favor partecipationis oltreché una messa in discussione della stessa natura e ammissibilità del raggruppamento che, come noto, non possiede, certo, un’auto- noma soggettività, giacché ciascuna delle imprese che vi prendono parte mantiene la propria individualità personale; dal raggruppamento deriva comunque un soggetto nuovo, caratterizzato da unitarietà di tipo organizzativo e funzionale, pur senza alcun riconoscimento di personalità giuridica”.
In conclusione, la partecipazione con una compagine aziendale mutata garantisce la presenza di un soggetto nuovo alla gara, e ciò prevale sull’applicazione del principio di rotazione, apportando un beneficio complessivo alla concorrenza.
A cura di Edoardo Rivola e Martina Buonaccorsi.
