Cass. Pen.27.01.20: Sicurezza sul lavoro
- 18 Aprile 2020
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01
Cass. Pen.27.01.20: Sicurezza sul lavoro.
SINTESI DELLA SENTENZA
Un lavoratore dipendente di un centro di Meccanizzazione Postale, addetto al reparto “carico scarico”, durante le operazioni di carico delle merci, cade all’indietro della banchina sulla quale si trovava, essendo quest’ultima priva delle protezioni contro la caduta dall’alto.
Viene condannato, in primo e secondo grado, il dirigente munito di delega del datore di lavoro: “agli interventi strutturali, manutenzione di uffici e impianti”, in qualità di responsabile dell’area con delega conferita per assicurare la conformità dei luoghi alle disposizioni normative in materia di sicurezza.
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione ha provveduto ad annullare la sentenza di condanna precisando che: in tema di reati omissivi colposi, la responsabilità per un infortunio sul lavoro, va individuata accertando in concreto la reale titolarità del potere-dovere di gestione a fronte della fonte di pericolo che ha portato alla lesione.
Nel caso in esame, ciò che ha portato all’annullamento delle sentenze di condanna è stato l’aver accertato che il dirigente-imputato, pur rivestendo una posizione formale di garanzia (in quanto munito di delega) non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare, e quindi di una autonomia decisionale e di potere di spesa, dovendo invece esercitare la sua funzione in accordo con un piano di interventi determinato dal datore di lavoro.