- 27 Luglio 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, Società di capitali

Quando il socio di S.r.l. risponde delle scelte gestorie: la responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c.
🎯 Quando il socio di S.r.l. risponde delle scelte gestorie: la responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c.
Autore:
A cura di Edoardo Rivola
ABSTRACT
La responsabilità limitata rappresenta storicamente la pietra angolare della S.r.l., ma nel sistema societario emerso dalla riforma del 2003 non costituisce più uno scudo del tutto invalicabile. Con l’art. 2476, ottavo comma, del Codice Civile, il legislatore ha introdotto un fondamentale contrappeso all’ampliamento dei poteri dei soci: la norma stabilisce che rispondono in solido con gli amministratori i soci che abbiano «intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».
I più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità ne hanno chiarito la ratio: il socio non risponde mai per la semplice posizione che occupa nella compagine sociale, bensì per la condotta concreta con cui si ingerisce intenzionalmente nelle scelte amministrative.
I principi generali sul rischio di ingerenza si applicano integralmente anche quando la qualità di socio sia rivestita da un ente pubblico.
Questo principio che il legislatore ha voluto come contrappeso all’ampliamento dei poteri del socio nella s.r.l., trova nella giurisprudenza degli ultimi anni una lettura sempre più rigorosa e sistematicamente consapevole, capace di coniugare la tutela dei creditori e della società con la preservazione del carattere eccezionale della norma e con il rispetto del confine tra posizione di socio e responsabilità da gestione.