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Studio Rivola

Soluzioni organizzative per la nomina del RPCT nelle società a controllo pubblico di dimensioni ridotte

Soluzioni organizzative per la nomina del RPCT nelle società a controllo pubblico di dimensioni ridotte

“Il Parere in evidenza” | Soluzioni di casi pratici

📌 Quesito:

Una società a controllo pubblico di dimensioni ridotte, al cui interno le posizioni apicali sono tutte titolari di funzioni e responsabilità in aree sensibili ai fini del rischio corruttivo (es. Direttore del Personale, Responsabile Ufficio Acquisti ecc.), non potendo individuare una figura concretamente “indipendente”, quali soluzioni organizzative “difendibili” può implementare per la nomina del RPCT senza violare le indicazioni ANAC?

⚖️ l’analisi

L’ANAC, nel PNA 2019 e ancor prima, proprio per le società in controllo pubblico con la Delibera n. 1134/17, ha previsto soluzioni graduali per la scelta del Responsabile:

📌 Va individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, escludendo quelli assegnati a uffici di amministrazione attiva o a settori esposti a rischio corruttivo.

📌 Nelle realtà più piccole, dove mancano figure dirigenziali idonee, l’incarico può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o comunque a profili non dirigenziali, purché dotati di adeguate competenze e operanti in autonomia. In questo caso, l’organo di indirizzo deve esercitare una vigilanza stringente.

📌 In circostanze eccezionali, il ruolo può essere attribuito a un Amministratore, ma solo se privo di deleghe gestionali.

📌 La nomina di un soggetto esterno è un’eccezione, una ipotesi residuale che richiede una motivazione puntuale sull’assenza di figure interne idonee.

‼️ Le criticità

➡️ Assenza di Figure “Neutre”: Nelle organizzazioni di dimensioni contenute, è quasi impossibile individuare una figura apicale che non sia già coinvolta in processi gestionali sensibili e che possa, quindi, svolgere il ruolo di RPCT in modo pienamente indipendente. Ciò, a maggior ragione, nel caso di amministratori unici.

➡️ Insostenibilità Economica: La soluzione di assumere un nuovo dirigente dedicato esclusivamente alla funzione di RPCT comporterebbe costi insostenibili per la società.

➡️ Inadeguatezza del Quadro Normativo: La normativa anticorruzione appare concepita primariamente per le Pubbliche Amministrazioni e risulta di difficile applicazione ai contesti societari, che operano secondo logiche di diritto privato, con gerarchie definite da Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e organigrammi funzionali.

⚖️ La soluzione di prima istanza

La soluzione che appare più coerente tra quelle prospettate da ANAC, in molte organizzazioni, prima di ricorrere all’esterno, è quella di ricorrere a profili non dirigenziali, purché dotati di adeguate competenze e operanti in autonomia.

In questo caso è necessario:

👉 che l’organo amministrativo tenga conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo.

👉 Che in tale ipotesi, il consiglio di amministrazione o l’amministratore esercitino una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

💡 La svolta

👉 Laddove le strade tracciate dal PNA così come sopra declinate non risultino perseguibili per ragioni organizzative, soccorre l’Atto del Presidente ANAC del 8 maggio 2024 – fasc. 1870.2024.

🎯 “resta comunque fermo che, ove vi siano situazioni peculiari di tipo organizzativo che non consentano comunque di nominare un RPCT in base ai principi generali forniti da ANAC, la società può operare scelte che rispondano alle proprie esigenze, compiendo le valutazioni necessarie di caso in caso. Gli organi di indirizzo sono, tuttavia, tenuti a motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT”.

💡 Alcune opzioni operative

➡️ Valorizzare e rafforzare il ruolo del RPCT interno: si può nominare un funzionario interno (anche non dirigente), garantendone l’efficacia attraverso misure di supporto concrete. Queste includono l’affiancamento di consulenti esterni esperti, la supervisione diretta da parte dell’organo amministrativo e l’adozione di disposizioni interne che conferiscano formalmente al RPCT l’autorità e l’autonomia necessarie per svolgere le sue funzioni di vigilanza, indipendentemente dalla sua posizione gerarchica.

➡️ Creare sinergie di controllo: per bilanciare il potenziale conflitto di un RPCT interno coinvolto in processi a rischio, si può rafforzare il suo raccordo con altri organismi di controllo, in particolare con l’Organismo di Vigilanza (OdV) previsto dal D.Lgs. 231/2001.

➡️ Individuare il RPCT in profili dirigenziali (ivi compresi direttori generali) anche se muniti di deleghe gestionali o responsabili di attività a rischio, valorizzando per definizione l’indipendenza dalla governance e la segregazione delle funzioni così come evidenziato dalla Cassazione [Cass. n. 28819/2008]. In queste circostanze, in aderenza alla Delibera ANAC citata, le funzioni disciplinari potrebbero essere assegnate all’organo amministrativo o ad un suo membro delegato (quale datore di lavoro), lasciando in capo al dirigente la prerogativa di avviare i procedimenti disciplinari eventualmente attribuendogli una delega di funzioni ex art. 16 del D.lgs. n. 81/08. Tale soluzione, nei suoi elementi essenziali è stata validata anche dalla stessa ANAC (Delibera n. 581 del 08 luglio 2020).

➡️ Esternalizzare la Funzione: nominare un professionista esterno come RPCT, una soluzione che garantisce per definizione l’indipendenza dalla struttura interna.

A cura di Centro Studi Area Legale Studio Rivola

Dott. Edoardo Rivola

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