- 8 Marzo 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: Dlgs 231/01, P.A. e Organismi partecipati, Società di capitali
Il Modello 231 tra obbligatorietà e convenienza operativa: spunti dalla Cassazione 143/2026
🎯 Quale è e come trova applicazione pratica il legame tra il “modello organizzativo 231”, la colpa di organizzazione e la responsabilità dell’ente?
ABSTRACT
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 143/2026 offre l’occasione per tornare su un tema da tempo al centro del dibattito tra operatori del diritto penale dell’economia, organismi di vigilanza e imprese: l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è davvero facoltativa oppure, nella prassi applicativa, tende a diventare una scelta quasi necessaria?
La pronuncia non affronta direttamente il tema dell’obbligatorietà del Modello. Tuttavia, nel delineare il carattere doveroso dell’azione di accertamento della responsabilità dell’ente, introduce elementi interpretativi che incidono significativamente sul modo in cui le aziende devono oggi valutare l’opportunità di adottare un sistema di compliance 231.
L’analisi della decisione consente quindi di sviluppare alcune riflessioni operative utili sia per le imprese sia per gli Organismi di Vigilanza.
- Il principio affermato dalla Cassazione
La decisione trae origine da un procedimento relativo a plurimi reati contro la pubblica amministrazione e nel quale erano coinvolte diverse società utilizzate come schermo operativo delle condotte illecite.
Nel valutare il caso, la Corte ha rilevato un aspetto particolarmente significativo: l’azione penale era stata avviata nei confronti delle persone fisiche coinvolte, ma non risultava che l’accusa avesse attivato il procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti.
Su questo punto la Cassazione formula un principio di diritto di notevole rilievo: quando emergono elementi idonei a configurare un reato presupposto della responsabilità degli enti, il pubblico ministero non dispone di una discrezionalità piena nel decidere se procedere o meno nei confronti della società.
La disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001, pur configurando una responsabilità formalmente amministrativa, discende infatti da una previsione legislativa che non può essere applicata in modo discrezionale. Ne consegue che, in presenza dei presupposti, l’accertamento dell’illecito dell’ente rappresenta un passaggio doveroso dell’azione giudiziaria.
- Le ricadute sul sistema della responsabilità degli enti
Il passaggio appena richiamato non riguarda direttamente l’obbligatorietà del Modello 231, ma produce comunque effetti rilevanti sul piano sistematico.
Se l’azione nei confronti dell’ente tende a configurarsi come un passaggio necessario del procedimento penale quando emerge un reato presupposto, diventa inevitabile per le imprese interrogarsi su quali strumenti siano effettivamente in grado di ridurre il rischio di responsabilità.
Ed è proprio qui che il Modello 231 assume una funzione centrale.
L’articolo 6 del decreto stabilisce infatti che l’ente non risponde dei reati commessi dai soggetti apicali quando dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
In altre parole, il modello rappresenta il principale strumento difensivo di cui dispone l’ente nel sistema delineato dal decreto.
- La logica di incentivo del sistema 231
Il sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001 non introduce un obbligo generalizzato di adottare il Modello. Il legislatore ha scelto una tecnica normativa diversa, fondata su un meccanismo di incentivo.
L’adozione del Modello non è formalmente imposta, ma produce effetti giuridici rilevanti:
- può escludere la responsabilità dell’ente;
- può ridurre o evitare l’applicazione di sanzioni interdittive;
- può costituire una misura riparatoria rilevante nel corso del procedimento.
La stessa disciplina delle sanzioni interdittive prevede che tali misure non si applichino quando l’ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un modello idoneo.
Si tratta quindi di un sistema che incentiva fortemente l’adozione di modelli organizzativi efficaci.
- Il collegamento con gli adeguati assetti organizzativi
Negli ultimi anni il tema del Modello 231 si è progressivamente intrecciato con un altro obbligo giuridico: quello relativo agli adeguati assetti organizzativi previsto dall’art. 2086, secondo comma, del codice civile.
La norma impone agli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Questo assetto deve consentire:
- la chiara definizione di ruoli e responsabilità;
- la gestione dei rischi aziendali;
- il controllo dei processi decisionali;
- il monitoraggio dei flussi finanziari.
Molti degli strumenti utilizzati per costruire un Modello 231 – mappatura dei rischi, protocolli decisionali, sistemi di controllo interno – coincidono di fatto con quelli necessari per dimostrare l’adeguatezza degli assetti organizzativi.
Per questa ragione il Modello 231 viene sempre più spesso considerato uno degli strumenti principali per dare concreta attuazione all’obbligo previsto dall’art. 2086 c.c.
- L’impatto nei rapporti contrattuali e nelle filiere
Un ulteriore fattore che sta contribuendo alla diffusione dei modelli organizzativi è rappresentato dalla crescente rilevanza della compliance nei rapporti contrattuali tra imprese.
Sempre più frequentemente i contratti commerciali includono clausole che richiedono:
- l’adozione di un Modello 231;
- il rispetto del modello della controparte;
- obblighi di informazione e collaborazione con gli organismi di vigilanza.
Tali clausole possono prevedere anche la risoluzione del contratto in caso di violazione dei principi di compliance.
Questo fenomeno si inserisce in una tendenza più ampia verso forme di “compliance di filiera”, in cui l’azienda capofila richiede ai propri partner standard organizzativi e di controllo coerenti con quelli adottati internamente.
- Il ruolo del Modello negli appalti pubblici
Il tema assume un rilievo ancora maggiore nel settore degli appalti pubblici.
La disciplina del cosiddetto self-cleaning prevista dal Codice dei contratti pubblici consente infatti agli operatori economici di dimostrare la propria affidabilità attraverso l’adozione di misure organizzative idonee a prevenire nuovi illeciti.
Tra queste misure rientrano espressamente i modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. 231/2001.
L’adozione di tali strumenti può quindi risultare decisiva per evitare l’esclusione da gare pubbliche o per dimostrare l’affidabilità dell’operatore economico.
- I casi in cui il Modello può diventare obbligatorio
Sebbene il decreto 231 non preveda un obbligo generalizzato di adottare il modello, esistono alcune situazioni in cui tale obbligo può emergere indirettamente.
Tra queste si possono ricordare:
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria nell’ambito di misure di prevenzione;
- prescrizioni prefettizie in caso di rischio di infiltrazioni criminali;
- obblighi contrattuali imposti da partner commerciali o committenti.
In questi casi l’adozione del modello diventa una condizione necessaria per poter continuare a operare sul mercato.
- Un falso problema?
Alla luce di queste considerazioni, il dibattito sull’obbligatorietà del Modello 231 rischia di essere in parte fuorviante.
Dal punto di vista formale l’adozione del modello rimane una scelta dell’ente.
Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, il sistema normativo e il contesto economico stanno progressivamente trasformando questa scelta in una decisione quasi inevitabile.
La combinazione tra responsabilità da reato degli enti, obbligo di adeguati assetti organizzativi, clausole contrattuali di compliance e requisiti richiesti negli appalti pubblici rende sempre più difficile per un’impresa operare senza dotarsi di un sistema strutturato di prevenzione dei rischi.
- Conclusioni operative per imprese e OdV
La sentenza della Cassazione non introduce un obbligo giuridico generalizzato di adottare il Modello 231.
Tuttavia, rafforzando il principio della doverosità dell’azione nei confronti degli enti quando emergono reati presupposto, contribuisce indirettamente a rafforzare la centralità dei sistemi di compliance.
Per le imprese questo significa che l’adozione del Modello non dovrebbe più essere considerata solo come uno strumento difensivo, ma come una componente essenziale della governance aziendale.
Per gli Organismi di Vigilanza la decisione rappresenta invece un ulteriore richiamo alla necessità di garantire l’effettiva attuazione dei modelli, evitando che questi si riducano a documenti formali privi di reale efficacia preventiva.
In un contesto normativo e giurisprudenziale in continua evoluzione, la qualità e l’effettività dei modelli organizzativi rappresentano sempre più uno dei principali fattori di sostenibilità giuridica e competitiva dell’impresa.
Autore:
Edoardo Rivola, Dottore Commercialista e Revisore legale, OdV, Consulente e Formatore per la “compliance 231”


