- 1 Aprile 2026
- Posted by: Dott. Edoardo Rivola
- Categoria: P.A. e Organismi partecipati
Compensi degli amministratori nelle società partecipate locali: cosa cambia davvero dopo la delibera della Corte dei conti n. 9/2026
Di Edoardo Rivola
Sintesi
La conclusione è chiara: il vincolo del “costo storico 2013” non è più un limite assoluto. Può essere superato, ma solo in presenza di condizioni oggettive e con una motivazione rafforzata.
La deliberazione della Sezione delle Autonomie interviene su un punto critico della gestione delle società partecipate locali. Per anni gli enti si sono trovati bloccati da un parametro rigido, spesso incoerente con l’evoluzione reale delle società. Ora la Corte apre, ma non liberalizza.
Il nodo: un regime transitorio diventato strutturale
Il problema nasce dall’art. 11 del Testo unico sulle società partecipate. Il decreto attuativo sui compensi non è mai stato emanato. Di conseguenza è rimasto in vigore un meccanismo transitorio basato sulla spesa sostenuta nel 2013.
Questo sistema ha prodotto distorsioni evidenti. Società cresciute o trasformate continuavano ad avere tetti di spesa ancorati a una fotografia ormai superata. In alcuni casi il parametro era addirittura pari a zero o quasi.
La Corte prende atto di questa anomalia e la collega a un principio costituzionale: i vincoli alla spesa degli enti territoriali devono essere temporanei. Qui la temporaneità è stata superata da tempo.
Quando il limite del 2013 può essere superato
La Corte individua due situazioni in cui il parametro storico perde rilevanza.
La prima è semplice: nel 2013 non c’era alcun costo per gli amministratori. In questo caso il riferimento è inutilizzabile e l’ente può determinare ex novo il compenso.
La seconda è più delicata: il costo del 2013 è così basso da risultare sostanzialmente inesistente rispetto alla realtà attuale. Qui non basta dire che è “poco”. Serve dimostrare che la società è cambiata in modo significativo.
Questo è il punto centrale. La deroga non dipende dall’importo, ma dalla trasformazione sostanziale della società. Operazioni straordinarie, ampliamento delle attività, modifica della governance o aumento della complessità organizzativa possono giustificare il superamento del parametro.
In assenza di questi elementi, il vincolo resta.
Il vero vincolo si sposta: dalla cifra alla motivazione
Molti leggono questa apertura come una liberalizzazione. È un errore.
La Corte sposta il controllo dal dato numerico alla qualità della decisione amministrativa. Il compenso può essere ridefinito, ma deve essere costruito su basi oggettive e verificabili.
Questo implica un cambio di approccio per gli enti locali. Non basta deliberare un importo. Occorre costruire un dossier istruttorio solido.
La motivazione deve dimostrare almeno tre aspetti:
-
- che il parametro 2013 è inadeguato alla realtà attuale
- che la società ha subito una trasformazione rilevante
- che il nuovo compenso è coerente con dimensioni, risultati e mercato
Senza questa struttura, il rischio di rilievo della Corte dei conti resta elevato.
Come determinare i nuovi compensi
La Corte indica criteri precisi, che di fatto anticipano il contenuto del decreto mai emanato.
Il compenso deve essere proporzionato e sostenibile. In concreto, va parametrato a indicatori economici come fatturato, patrimonio netto e utili. Non è un esercizio teorico: questi dati devono essere analizzati e messi in relazione con l’emolumento.
Serve poi una valutazione della complessità dell’incarico. Non tutte le società partecipate sono uguali. Dimensione, settore, livello di rischio e responsabilità incidono direttamente sulla congruità del compenso.
Un passaggio spesso sottovalutato riguarda il benchmark di mercato. La Corte richiede un confronto con posizioni analoghe nello stesso settore. Questo implica un’attività comparativa reale, non generica.
Infine, il compenso deve essere coerente con l’equilibrio complessivo della società e con i limiti generali della finanza pubblica. Il tetto massimo resta quello previsto per gli amministratori pubblici.
Il ruolo decisivo della ricognizione annuale
Un elemento operativo rilevante è il collegamento con la ricognizione delle partecipazioni prevista dall’art. 20 del TUSP.
La Corte chiarisce che quella sede non è solo formale. È il momento in cui l’ente deve valutare anche i costi di funzionamento, inclusi i compensi degli organi societari.
Questo passaggio diventa il filtro principale contro abusi o operazioni di facciata. Se la trasformazione della società è solo apparente, emergerà proprio in questa fase.
La documentazione prodotta, inoltre, viene trasmessa alla Corte dei conti. Quindi deve essere costruita con logica difensiva, non solo amministrativa.
Criticità pratiche da non sottovalutare
Ci sono almeno tre rischi concreti per gli enti.
Il primo è considerare “irrisorio” un costo che in realtà non lo è. La soglia non è definita numericamente. È una valutazione qualitativa, quindi esposta a contestazioni.
Il secondo è sovrastimare le trasformazioni societarie. Non ogni modifica statutaria o organizzativa è sufficiente. Serve un impatto reale sull’attività.
Il terzo è sottovalutare la motivazione. Delibere sintetiche o generiche sono il punto più debole in caso di controllo.
Cosa fare operativamente
Primo. Verificare se il parametro 2013 è effettivamente inutilizzabile. Se è solo basso, non basta.
Secondo. Ricostruire in modo documentato l’evoluzione della società negli ultimi anni.
Terzo. Costruire un modello di determinazione del compenso basato su indicatori economici e benchmark di mercato.
Quarto. Integrare tutto nella ricognizione annuale, con una motivazione analitica e coerente.
Quinto. Validare internamente il percorso, anche con supporto tecnico, prima dell’approvazione.
Sintesi finale
La Corte non elimina il vincolo. Lo rende più intelligente, ma anche più esigente.
Chi si limita ad aumentare i compensi senza un impianto istruttorio solido espone l’ente a rilievi certi.
Chi invece utilizza correttamente questa apertura può riallineare la governance delle partecipate alla realtà operativa, senza violare i principi di finanza pubblica.
Il prossimo passo, che resta incerto, è l’emanazione del decreto ministeriale previsto dal TUSP. Fino ad allora, questo orientamento della Corte è il riferimento operativo principale.
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Ottimo articolo. Complimenti.



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